Patente a crediti, le responsabilità del coordinatore per la sicurezza secondo l'Ispettorato nazionale del lavoro

Per l'allestimento di spettacoli e per le attività disciplinati dal decreto "Palchi" occorre la "patente a punti"

di Mariagrazia Barletta

Che responsabilità ha il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se in cantiere si scopre che l'impresa o il lavoratore autonomo, pur in possesso della patente a crediti, difetta dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la patente stessa? È la domanda che viene posta all'Ispettorato nazionale del lavoro considerando che la circolare dell'Inl (n. 4 del 2024) riconosce il coordinatore per la sicurezza come uno dei soggetti abilitati ad accedere alle informazioni della patente a crediti attraverso l'apposito portale.

Secondo l'Inl il coordinatore per la sicurezza non ha responsabilità nel caso in cui l'impresa abbia ottenuto la patente pur non avendone il diritto. L'Inl nella risposta n. 33 delle Faq pubblicate sul suo sito ricorda che l'obbligo di verifica, ma del solo possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione Soa) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, è in capo al committente o responsabile dei lavori, e va effettuata al momento dell'affidamento dei lavori. Dunque, la verifica non spetta al coordinatore per la sicurezza.

Inoltre, se la patente è rilasciata sulla base di dichiarazioni mendaci, la responsabilità è dei soggetti (legale rappresentante della società) che le rilasciano, formano atti falsi o ne fanno uso.

Un'altra risposta interessante delle Faq è la n.44 in cui si chiede se vi sia l'obbligo della patente per chi effettua allestimenti in gallerie d'arte, musei e luoghi espositivi. Secondo l'Inl, «nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l'intero settore dell'allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal "decreto Palchi" e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del Dlgs. n. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili».

Le Faq sul sito dell'Inl

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