Il tentativo di infilare il depotenziamento delle Soprintendenze nel disegno di legge delega per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio esce dalla porta per rientrare dalla finestra.
Il Ddl, già approvato dal Senato e contenete i paletti cui il governo dovrà attenersi per modificare il Codice Urbani, approdato alla Camera è stato abbinato ad altre due disegni di legge, tra questi il n. 2230 (di iniziativa di 15 senatori della Lega e uno di Forza Italia), che propone le stesse misure che sono state depennate durante l'esame in Commissione al Senato.
Nuovamente, c'è in ballo l'esclusione dal nulla osta paesaggistico degli interventi sottoposti a Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), nonché di quelli sottoposti a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) nei casi in cui l'eventuale aumento di volume non superi la soglia del 20% oppure «le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell'immobile».
Secondo la proposta, dovrebbe essere un decreto del ministero della Cultura a far entrare questa misura nel Dpr 31 del 2017 allargando oltremisura le maglie della tabella A contenente i casi di esclusione dal nulla osta paesaggistico.
C'è poi la proposta di modifica diretta al Codice al fine di intervenire sul procedimento di autorizzazione paesaggistica provando a introdurre il silenzio-assenso allo scadere dei 45 giorni concessi alla soprintendenza per pronunciarsi. Il tentativo di introduzione del silenzio-assenso è esteso anche alla domanda di compatibilità paesaggistica (articolo 167 del Codice).
Infine, la proposta di trasformare da «vincolante» a «obbligatorio non vincolante» il parere del soprintendente che secondo il codice dei Beni culturali e del paesaggio (art. 152) deve essere reso in caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito delle cosiddette bellezze individue e d'insieme elencate dall'articolo 136 del Codice Urbani.
Queste proposte di modifica vengono esaminate insieme al disegno di legge approvato al Senato a settembre, che contiene i princìpi sulla base dei quali il governo dovrà mettere mano al Codice. Tra questi l'introduzione del silenzio-assenso una volta scaduti i tempi di risposta della Soprintendenza. Il governo dovrà anche provvedere ad armonizzare le previsioni del Codice dei Beni culturali e del paesaggio con le norme sul procedimento amministrativo (art. 17-bis) e con quelle del Testo unico dell'Edilizia.
Un altro criterio che il governo dovrà rispettare - a meno che la Camera non disponga diversamente in fase di conversione dei provvedimenti - prevede che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B del Dpr 31 del 2017, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano paesaggistico.
Il governo sarà tenuto anche ad individuare le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata.
Entro 60 giorni dalla conversione in legge del Ddl, inoltre, il ministero della Cultura dovrà redigere delle linee guida che per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale e che consentano in modo chiaro di distinguere tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime ordinario.
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