Nel caso di un potenziale conflitto di interessi, che dovesse emergere in sede di appalto, l'esclusione del concorrente non è automatica ma deriva dalla valutazione della stazione appaltante supportata da prove specifiche, considerando il caso concreto e soprattutto la sussistenza di un eventuale vantaggio concorrenziale derivante dall'acquisizione di elementi ignoti agli altri partecipanti.
A dirlo è l'Anac in un recente parere di precontenzioso (n. 320 del 30 luglio 2025) elaborato in risposta alla richiesta di chiarimento inviata dal segretariato regionale del ministero della Cultura per l'Abruzzo in merito alla procedura negoziata per i lavori di completamento e di restauro della chiesa di Santa Gemma Vergine a Goriano Sicoli (Aq).
La richiesta riguarda un potenziale conflitto di interessi (ex articolo 16 del Codice appalti) tra il progettista dell'esecutivo dell'appalto e il direttore tecnico di uno degli operatori economici invitati. In sede di verifica della documentazione amministrativa il Segretariato Abruzzo accerta, infatti, che il direttore tecnico di uno dei due operatori economici aveva in precedenza svolto - per lo stesso appalto - il servizio di progettazione degli interventi di restauro.
La stazione appaltante chiede all'Anac se la condizione riscontrata dia luogo ad un conflitto di interessi e in caso affermativo se sia necessario ricorrere all'espulsione automatica oppure discrezionale e, nel caso, quali siano i criteri da considerare per ammettere o meno il concorrente.
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Cosa dice il Codice degli Appalti
L'Anac ricorda innanzitutto quanto afferma l'articolo 16 del Codice dei Contratti, secondo cui «si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».
La percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata dalla stazione appaltante che invoca il conflitto e deve farlo sulla base di presupposti specifici e documentati.
La norma - scrive l'Anac - «intende quindi includere nel suo campo di applicazione, ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara, confermando inoltre l'operatività delle sue previsioni anche nella fase esecutiva del contratto pubblico».
L'Anac ribadisce quanto già affermato in precedenti delibere i cui contenuti son validi ancora alla luce dell'attuale Codice: c'è conflitto di interesse ogni volta «in cui un soggetto chiamato a svolgere una funzione strumentale all'espletamento di una gara d'appalto (tra cui rientra certamente la predisposizione della documentazione posta a base di gara) sia portatore di interessi della sfera propria o altrui privata idonei ad influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni, creando il pericolo di distorsioni della concorrenza e di violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici».
Attenzione al vantaggio derivante dall'acquisizione di informazioni
Riguardo al potenziale conflitto di interessi tra progettista esecutivo e direttore tecnico, secondo l'Authority il rischio sussiste se il concorrente ha acquisito informazioni sulla gara ignote ad altri partecipanti, grazie ad un rapporto diretto con la stazione appaltante. Da tale condizione potrebbe derivare, infatti, un potenziale vantaggio competitivo.
Nella nozione ampia di «conflitto di interessi, come oggi codificata dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023 - afferma l'Anticorruzione -, può rientrare il caso in cui vi sia coincidenza tra uno dei componenti dell'Rtp aggiudicatario della progettazione/direzione lavori e il direttore tecnico dell'impresa affidataria di questi ultimi, alla luce della potenziale asimmetria informativa di cui abbia potuto godere tale impresa grazie all'acquisizione di elementi ignoti agli altri concorrenti per il tramite dell'affidatario dell'incarico tecnico, in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio».
Dunque, «la circostanza secondo cui il progettista incaricato del servizio di progettazione degli interventi di restauro risulti essere anche uno dei direttori tecnici di uno dei due offerenti potrebbe pertanto, configurare un'ipotesi di conflitto di interessi».
Esclusione non automatica
Quanto all'eventuale esclusione del concorrente, il riferimento normativo è l'art. 95 sulle cause di esclusione non automatica, secondo cui la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: ...che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile.
Dunque, in caso di conflitto di interessi, l'esclusione del concorrente non è automatica, ma deriva dall'esito di una «valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreto» che si basi su verifiche in concreto e prove specifiche. In altre parole, la «valutazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del d.lgs. 36/2023 è rimessa all'esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta - secondo il comma 4 della disposizione citata - l'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare le situazioni di conflitto d'interesse e valutare la situazione concreta sulla base di prove specifiche».
Conclusioni
In conclusione, «la commistione tra l'incarico del progettista esecutivo con quella del direttore tecnico dell'o.e. offerente potrebbe costituire un'ipotesi di conflitto di interesse la cui evidenza ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 36/2023, tuttavia, deve essere accertata in concreto dalla stazione appaltante cui è rimessa tale valutazione, ivi compresa la contestuale verifica dell'esclusione (non automatica) di cui agli artt. 95 e 96 del Dlgs 36/2023 se il conflitto non sia stato evitato diversamente, avuto riguardo, soprattutto, al profilo dell'asimmetria informativa»
Il parere di precontenzioso n. 320 del 30 luglio 2025
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