La legge delega del governo per la riforma del testo unico dell'edilizia presenta diversi profili di incostituzionalità. Primo fra tutti la trattazione della materia urbanistica e di aspetti che attengono al governo del territorio in un provvedimento di esclusiva matrice edilizia.
Ad affermarlo è l'Istituto nazionale di urbanistica che illustra le criticità in un documento di osservazioni sul disegno di legge recante "Delega al Governo per l'adozione del Codice dell'edilizia e delle costruzioni", Ddl in discussione in Parlamento.
Il documento dell'Inu, pubblicato dalla rivista Urbanistica Informazioni, è stato messo a punto un gruppo di lavoro costituito dal presidente Michele Talia e da Carlo Alberto Barbieri, Emanuele Boscolo, Marcello Capucci, Paolo Galuzzi, Carolina Giaimo, Renato Perticarari e Paolo Urbani.
Serve superare la legge urbanistica con una legge statale di princìpi
Il documento contesta il Ddl in quanto secondo l'Inu è una conferma dello scarso interesse del legislatore a porre in una convinta agenda la formulazione di una indispensabile "Legge statale di principi sul Governo del territorio e la pianificazione". Una legge che sarebbe «ineludibile e necessaria», rispetto ad una materia, il governo del territorio, costituzionalmente a competenza legislativa concorrente.
«Una legge - prosegue l'Inu - che dovrebbe finalmente tenere luogo della legge urbanistica nazionale del 1942, questione non considerata, sorprendentemente trascurata o marginalmente affrontata (con superficialità) dal Ddl delega governativo; eppure la legge n. 1150/1942 non può che costituire un riferimento lontano e inadeguato, da cui forse si possono ancora soltanto estrarre due principi, peraltro rilevanti ma necessitanti anch'essi di attualizzazione: quello di pianificazione dell'intero territorio e quello di procedimentalizzazione delle scelte incidenti sul territorio».
I profili di incostituzionalità
«In primo luogo, si osserva che il titolo della delega non fa alcun riferimento alla materia dell'urbanistica, nonostante nel testo vi siano numerose norme intruse che attengono alla materia de qua». È la prima osservazione dell'Inu nel paragrafo che elenca i motivi di presunta incostituzionalità del Ddl.
Il Ddl prevede diversi criteri direttivi che attengono alla materia urbanistica, tra cui:
- l'adeguamento della normativa in materia urbanistica strettamente afferente alla disciplina edilizia;
- l'individuazione di requisiti minimi per l'esercizio di attività edilizie nei casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici; l'individuazione di princìpi fondamentali nella materia del governo del territorio;
- la definizione delle circostanze in cui la realizzazione di interventi edilizi può essere consentita senza la preventiva adozione di strumenti attuativi; infine,
- l'individuazione dei principi fondamentali di perequazione e compensazione.
Tali disposizioni in materia urbanistica del futuro testo unico dovrebbero assumere carattere di principi vincolanti e questo perché la Corte costituzionale ha ribadito che le norme del Tu dell'Edilizia hanno il valore di principi fondamentali.
Le disposizioni urbanistiche con carattere di principi vincolanti inserite nel futuro Tu - è il ragionamento dell'Inu - sarebbero separate dal Dlgs, previsto dalla delega, che dovrebbe determinare i principi fondamentali in materia di governo del territorio,
«Ne discende - scrive l'Inu - che uno specifico decreto legislativo dovrebbe individuare paradossalmente i principi fondamentali del Governo del territorio non individuati nel testo di delega». Difatti, «per la materia dell'urbanistica regolata ancora dalla L n. 1150/1942 il legislatore non ha mai provveduto ed emanare una legge di princìpi».
Il documento dell'Inu [ inu.it]
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