Il ministero della Giustizia e quello dell'Economia devono, entro 120 giorni, provvedere ad adeguare, secondo gli aggiornamenti Istat, i compensi degli ausiliari del magistrato così come imposto dal Dpr 115 del 2002. In caso di inerzia, vi provvederà un commissario ad acta, già individuato nel direttore della direzione centrale Affari giuridici e legali dell'Istat, che vi provvederà entro i successivi 90 giorni.
Ad imporlo è il Tar Lazio (sezione Roma) nella sentenza 14327 pubblicata il 19 agosto, in risposta al ricorso proposto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Genova dopo aver inviato, in data 4 marzo 2025, un'istanza ai due ministeri chiedendo l'adeguamento dei compensi dei Ctu (fissi, variabili e a tempo) in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat (indice Foi). Istanza a cui i ministeri non hanno mai dato riscontro.
I ministeri si costituiscono in giudizio, affermando che «l'adeguamento degli onorari non dipende da una mera formula matematica, bensì da una apprezzamento discrezionale dei vari interessi rilevanti, con la conseguenza che l'Amministrazione potrà valutare, preliminarmente, se procedere ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell'inflazione o, invece, a più consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica».
Non solo i ministeri avrebbero dovuto pronunciarsi sull'istanza inviata dall'Ordine degli ingegneri di Genova, ma a prescindere dall'istanza dell'Ordine professionale ricorrente, l'amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere d'ufficio all'adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato, così come imposto dall'art. 54 del Dpr 115 del 2002, il quale - come già ha avuto modo di chiarire la Corte Costituzionale (sentenza n. 89 del 2020) - non condiziona più l'adeguamento a una valutazione dell'amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente, prevedendo che i parametri remunerativi siano aggiornati (debbano, perciò, esserlo) con cadenza triennale.
«La questione riguarda una previsione di legge disattesa da ventiquattro anni. L'articolo 54 del Testo unico delle spese di giustizia stabilisce che la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici sia adeguata ogni tre anni alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo. Da quando le tabelle sono state approvate, con il decreto ministeriale del 30 maggio 2002, quell'adeguamento non è mai stato disposto», ricorda il Consiglio nazionale degli ingegneri.
«Nel frattempo - ricorda sempre il Cni in una nota stampa - è dovuta intervenire due volte la Corte costituzionale. Con la sentenza n. 16 del 2025 ha dichiarato illegittima la riduzione prevista per le vacazioni successive alla prima, che dal 13 febbraio dello stesso anno vanno tutte liquidate a tariffa piena; con la sentenza n. 179 del 2025 è tornata sulla decurtazione applicata nei giudizi con patrocinio a spese dello Stato. Correzioni necessarie, che tuttavia hanno potuto agire sulle distorsioni del sistema senza toccarne il valore di partenza».
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