Tar Campania: l'equo compenso non si applica in automatico agli appalti. Sentenze sempre più nel caos

di Mariagrazia Barletta

Sull'applicazione dell'equo compenso nell'ambito degli appalti pubblici, le sentenze che si stanno susseguendo negli ultimi mesi sono in contrasto.

Prima il Tar Lazio (n 5405 del 23 marzo 2026) ha affermato che nelle gare per l'aggiudicazione di servizi di architettura e ingegneria può essere sempre ribassata integralmente la quota residuale del 35% in cui si scompone l'importo a base di gara. Poi il Tar Campania - Napoli (pronuncia 3911 del 2026) che ammette il ribasso totale fino all'azzeramento della quota variabile del 35% solo se dimostra che i costi da sostenere per l'incarico non vanno ad erodere la parte fissa corrispondente al 65% dell'importo a base di gara. Pressoché sulla stessa linea l'altra sentenza simile del Tar Campania - Napoli (n. 4432/ 2026) secondo cui la quota variabile del 35% può essere ribassata totalmente solo se si forniscono giustificazioni specifiche, credibili e documentate. 

Sempre il Tar Campania - ma questa volta sezione Salerno (sentenza 1382/2026) - afferma, invece, che nonostante il Correttivo abbia sottratto alla competizione economica una quota pari al 65% dell'importo, l'equo compenso non si applica ai contratti pubblici. In definitiva, nonostante il Correttivo, la questione dell'applicabilità (automatica o meno) delle regole sull'equo compenso al settore degli appalti non è così chiara.

Nel caso esaminato, ossia un appalto integrato, la società vincitrice aveva formulato un ribasso del 52% sulla componente economica afferente alla progettazione esecutiva (importo poco più di 20mila euro) che, secondo la ricorrente seconda classificata avrebbe violato l'articolo 41 del codice dei contratti secondo cui una quota pari al 65% dell'importo è a prezzo fisso e solo il restante 35% è ribassabile.

I giudici amministrativi innanzitutto affermano che l'eventuale violazione dell'equo compenso non comporta l'esclusione automatica del concorrente, «più in dettaglio l'eventuale valutazione negativa dei compensi rientra nell'attività tecnico discrezionale correlata alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza». La sentenza afferma anche che, la violazione delle regole sull'equo compenso non è tra le cause di esclusione previste dalla legge e, siccome neanche la lex specialis prevedeva l'esclusione in caso di non conformità alle regole sui ribassi introdotte dal Correttivo, l'operatore economico non poteva essere automaticamente escluso.  

Inoltre, indipendentemente dall'importo di gara, la pronuncia ripercorre le conclusioni del Consiglio di Stato che hanno escluso la diretta applicabilità della disciplina dell'equo compenso - sistematizzata con la legge 49 del 2023 - alla materia dei contratti pubblici.

La pronuncia richiama in particolare la sentenza - successiva al Correttivo - n. 844 del 2025 del Consiglio di Stato, secondo cui «il sistema degli affidamenti dei contratti pubblici soggiace a regole sue proprie in ordine ai corrispettivi e loro ribassabilità; il relativo controllo è rimesso peraltro alla (distinta) disciplina sull'anomalia delle offerte, soggetta alle diverse logiche della sostenibilità economica della complessiva proposta contrattuale».

«Quello dell'equo compenso" - prosegue il Consiglio di Stato - costituisce un principio generale da tener presente nelle "prestazioni d'opera intellettuale"; la legge n. 49 del 2023 non trova dunque diretta e generale applicazione al settore degli appalti pubblici; le sue previsioni inerenti al rapporto con la pubblica amministrazione vanno lette - in termini fedeli peraltro al dato testuale - quali specificamente concernenti le fattispecie dei "rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile" (art. 2, comma 1), e cioè i contratti d'opera professionale ex art. 2230 Cod. Civ».

In altri termini - viene spiegato dal Tar - la specialità del sistema dei contratti pubblici, rispondente ad una logica pro-concorrenziale «e per alcuni versi antagonistica rispetto all'irrigidimento tabellare di singole voci di offerta», non conduce all'applicazione automatica delle disposizioni della legge sull'equo compenso (n. 49 del 2023), che costituiscono, invece, meri principi direttivi per la stazione appaltante chiamata a valutare discrezionalmente la congruità dell'offerta aggiudicataria. Dunque, le doglianze del ricorrente non sono da accogliere secondo il Tar Campania - Salerno, in quanto il disciplinare di gara non aveva previsto alcuna restrizione per la formulazione dei ribassi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: