Dal 1 gennaio 2012 i regimi forfettari dei minimi e delle nuove iniziative saranno aboliti, al loro posto un nuovo regime con imposta sostitutiva al 5% e di durata limitata a 5 anni. E' quanto previsto dalla manovra finanziaria 2011 - 2014 (D.Lgs. 98/2011), il cui testo è pubblicato sulla G.U. del 6 luglio.
Il nuovo regime (Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) deriva da quello dei contribuenti minimi introdotto con la finanziaria 2008. Ne riduce l'imposta sostitutiva, che passa dal 20 al 5%, ma potrà essere applicato solo per 5 anni, ed esclusivamente dalle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte e professione o che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
vedi anche
Nuovo regime dei contribuenti minimi 2012. Chi ne beneficia e chi no.
Il punto sul nuovo regime dei contribuenti minimi 2012, in attesa dei chiarimenti dell'Agenzia Entrate
Aggiornamento del 15 luglio 2011
vedi anche
Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Aggiornamento del 23 dicembre 2011
Nella versione approvata al Senato il 14/07, il limite dei 5 anni viene inteso solo per coloro che hanno più di 35 anni. Vedi nota in fondo.
Nuovo regime dei contribuenti minimi 2012. Chi ne beneficia e chi no.
La manovra finanziaria 2012 ha modificato pesantemente i due regimi fiscali agevolati previsti da due governi precedenti. Chi ha diritto al beneficio e chi no. Chi ci guadagna, chi ci perde. Proviamo a rispondere ad alcune fra le domande più frequenti.
Aggiornamento del 18 luglio 2011
La manovra finanziaria è già convertita in legge ed è in vigore da ieri. Il testo (Legge 15 luglio 2011, n.111) è stato pubblicato nella G.U. del 16 luglio. In riferimento al nuovo regime di agevolazione, nessuna variazione rispetto a quanto approvato al Senato. Restano confermati, dunque, sia i contenuti del DLgs, sia il prolungamento dei 5 anni di beneficio per gli under 35.
Il nuovo "forfettone", in pratica, unifica molte delle caratteristiche dei "Regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali o professionali", rispetto al quale l'imposta passa dal 10 al 5% e l'applicabilità da 3 a 5 anni, e conserva l'esenzione IRAP del Regime dei Contribuenti minimi, e le stesse condizioni di vantaggio rispetto all'IVA e gli studi di settore.
Il beneficio dell'imposta al 5% introdotto, potrà essere riconosciuto, però, solo a condizione che:
- nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d'impresa;
- la nuova attività non sia il proseguimento della precedente, ad esclusione del caso in cui l'occupazione già svolta abbia riguardato un praticantato obbligatorio per l'esercizio della professione;
- nel caso in cui si prosegua un'attività d'impresa di un altro soggetto, i ricavi da questo realizzati, nell'ultimo periodo d'imposta, non superino i 30.000 euro.
Ma, dal 2012 chi non rientra nei "canoni" stabiliti per il neonato regime - e dunque non ne può usufruire o ne fuoriesce perché trascorsi i 5 anni - non è detto che perda ogni possibilità di agevolazione. Infatti, accanto al nuovo regime se ne introduce un altro creato per chi pur non avendo i requisiti stabiliti dalla manovra per rientrare nel nuovo "forfettone", è in possesso di tutte le caratteristiche che la finanziaria 2008 (legge 244/2007, artt. 96 e 99) stabilisce per il contribuente minimo.
Ma, per questi contribuenti poche e "magre" facilitazioni: saranno esentati dal pagamento dell'Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. Per gli stessi resteranno come obblighi: il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell'IVA ma soprattutto sarà necessario fare i conti con gli studi di settore.
Infine se viene meno anche una sola delle caratteristiche che la finanziaria 2008 stabilisce come necessaria per rientrare nel regime dei minimi, dall'anno successivo a quello in cui il requisito decade, ogni "privilegio" viene perso e si passa al regime ordinario.
Attenzione. Stiamo parlando comunque di un Decreto Legge, che pertanto andrà convertito in legge, e non si sa con quali eventuali modifiche.
Pro e contro
Vediamo di capire meglio le differenze fra il nuovo e il vecchio regime dei Contribuenti minimi.
Pro
Notevole il calo dell'imposta, che passa dal 20 (o dal 10) al 5%. Ma questa sembra essere l'unico elemento a favore di questa riforma.
Per chi davvero deve iniziare una nuova attività, 5% di tasse per i primi 5 anni sono davvero un ottimo incentivo per iniziare da subito in modo regolare.
Contro
Chiunque attraversava un momento di difficoltà e decideva di usufruire del regime dei contribuenti minimi per avere meno adempimenti, non pensare all'IVA, evitare la spesa del commercialista, e pagare le poche tasse dovute a forfait e in modo semplificato, beh, non potrà più farlo. Alcune associazioni parlano di oltre mezzo milione di contribuenti che perderanno questo tipo di facilitazione, contro appena 50 mila che ne trarrebbero un vantaggio.
Si dovranno pagare le addizionali Irpef locali.
Trascorsi i 5 anni di beneficio, nel caso in cui si è ancora in possesso dei requisiti che la finanziaria 2008 prevede per gli attuali contribuenti minimi, i vantaggi diventano quasi irrilevanti se messi a paragone con gli attuali, soprattutto perché bisognerà confrontarsi con gli studi di settore e si passerà ad una tassazione quasi "normale". La brutta notizia è che i 5 anni sono calcolati dal momento in cui si è iniziato a usufruire del regime dei minimi. Ad esempio, coloro che hanno iniziato fin dal 2008, hanno ancora un paio di anni di tempo.
Dubbi, certezze e tremori
Probabilmente verrà specificato nei prossimi giorni dall'Agenzia Entrate cosa accadrà a coloro che hanno aderito al Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e che vorranno optare per questo nuovo regime per poter estendere il periodo di vantaggio da 3 a 5 anni e ridurre la tassazione dal 10 al 5%. Sarà possibile farlo? Nel provvedimento si parla espressamente di riforma degli attuali regimi forfettari (al plurale), ma poi si fa riferimento solo al Regime dei Contribuenti minimi.
La ventilata riduzione delle aliquote Irpef da 5 a 3, che notoriamente favorisce solo i redditi più alti, non produrrà alcun beneficio a coloro che saranno costretti a passare al regime IVA ordinario, trattandosi di redditi comunque inferiori a 30.000 euro annui.
In una prima stesura il provvedimento riportava anche un limite anagrafico di 35 anni, che è stato eliminato nella versione finale. Anche il ventilato aumento dall'attuale 26,72 al 33% dei contributi per la Gestione Separata INPS è stato per il momento accantonato.
Il Regime dei contributi minimi è oggi la forma di agevolazione preferita dalle così dette "finte partite IVA", quei liberi professionisti per forza che non hanno particolari prospettive di incremento della retribuzione, a cui fa molto comodo un regime che consente di eliminare adempimenti burocratici, spese di commercialista e l'incubo della congruità agli studi di settore. Costoro dovranno prevedere nei prossimi anni un adeguamento dei compensi che comprenda queste ulteriori spese.
Se l'intenzione del legislatore era di porre un freno e un limite temporale a un regime IVA che evidentemente è stato la pacchia del dipendente con il doppio lavoro o del professionista con possibilità di lavorare in nero, ci si dovrà prima o poi porre il problema della regolarizzazione delle "partite IVA per necessità", e della semplificazione degli adempimenti burocratici per tutti i professionisti, e non solo per i minimi.
E per chi deve aprire la partita IVA adesso?
Innanzitutto consigliamo di attendere almeno la conversione in legge del Decreto, che potrebbe riservare sorprese. Da quello che si legge, l'intera manovra dovrebbe essere votata a giorni.
Per coloro che sono in procinto di aprire una partita IVA, e non possono aspettare oltre, al momento la scelta migliore sembrerebbe quella di aderire oggi al Regime dei Contribuenti minimi, per poi passare al nuovo Forfettone dal prossimo anno. L'altra possibilità, quella del Regime agevolato per i primi 3 anni di attività, al momento è un po' meno conveniente.
Ultim'ora: Novità per gli under 35, o meglio per gli under 30.
La versione approvata il 14 luglio in Senato, e che sarà presumibilmente quella definitiva, prevede che: All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «è ridotta al 5 per cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».
In estrema sintesi, il limite del beneficio a 5 anni scatta solo per coloro che hanno più di 35 anni di età. Se avvio un'attività di architetto con il nuovo regime, ad esempio, a 28 anni, potrò usufruirne fino al 35° anno di età. Se lo faccio a 30 o a 32 anni o a 35 o anche a 40, potrò usufruirne solo per 5 anni.
di LMC e di Mariagrazia Barletta
Approfondimenti:
- Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n. 155 del 6-7-2011);
- Il testo approvato al Senato il 14 luglio 2011 che apporta una modifica all'art. 27 riguardante il limite dei 35 anni
- Legge 15 luglio 2011, n.111. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n. 164 del 16-7-2011).
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (GU n.300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285);
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). (GU n.302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 219). All'art. 13, la regolamentazione del Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- Regime agevolato o regime dei minimi? Per chi deve aprire una partita IVA, l'inizio dell'anno è tempo di scelte. Due le possibilità più adatte ai neo professionisti: il regime agevolato per le nuove iniziative professionali e il regime semplificato per contribuenti minimi.
- aggiornamento del 15 settembre 2011
Manovra: IVA al 21% e altre novità fiscali per i professionisti
Tra le novità fiscali, l'aumento dell'IVA che entra subito in vigore, ed impone di rivedere gli schemi di fatturazione, ma anche: disposizioni sulle società di comodo, la sospensione dall'Albo per reiterata violazione dell'obbligo di fatturazione e nuovi limiti per i pagamenti in contanti. - aggiornamento del 23 dicembre 2011
Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.
Due attesi provvedimenti per dare attuazione al nuovo regime fiscale 2012. Per i fortunati che vi rientrano la grande novità è nell'abolizione della ritenuta d'acconto. Inoltre potrà accedervi anche chi era in regime ordinario o in quello delle nuove iniziative.
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