Nuovo regime dei minimi 2012, novità e chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate emana due attesi provvedimenti per dare attuazione al nuovo regime fiscale 2012 introdotto dall'ultima finanziaria e che ha sostituito i vecchi regimi forfettari. Per i pochi fortunati che vi rientrano la grande novità rispetto al passato risiede nel fatto che i compensi non sono assogettati a ritenuta d'acconto. Inoltre potranno farne parte - se in possesso dei requisiti - anche coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative e a quello ordinario, sempre però, nei limiti temporali previsti dalla normativa.

Aggiornamento del 6 giugno 2012: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle novità più significative introdotte dal nuovo regime fiscale di vantaggio e che riguardano i requisiti, la durata e gli adempimenti e le comunicazioni da effettuare per usufruirne. Ad essere affrontati, per la prima volta, anche casi particolari su cui continuavano a persistere dubbi.

Niente ritenuta d'acconto

Coloro che hanno le caratteristiche di ex contribuente minimo (ricavi inferiori a 30mila euro, assenza di collaboratori o dipendenti, etc,..) e contemporaneamente sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 27 del DLgs 98/2011 per rientrare nel nuovo regime agevolato, cosiddetto dei "superminimi", potranno beneficiare di grossi vantaggi: oltre all'applicazione dell'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali al 5%, e di tutti i benefici del vecchio regime dei minimi, saranno esonerati dalla ritenuta d'acconto, ma dovranno in fattura «rilasciare un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».

Oltre ai vecchi minimi, vi possono rientrare chi era in "regime ordinario" o nel "regime agevolato per le nuove iniziative"

Viene ribadito che il nuovo regime ha durata limitata di 5 anni, calcolati a partire dall'anno di inizio dell'attività, e si applica a coloro che hanno iniziato la professione dopo il 31 dicembre 2007 o che l'intraprenderanno dopo il 1 gennaio 2012, purché in possesso dei requisiti di accesso e permanenza nel regime dei vecchi minimi (legge 244/2007, art.1, commi 96-99) e di quelli espressi dalla legge istitutiva dei "superminimi" (non aver esercitato nei 3 anni precedenti un'attività in forma associata o familiare; non proseguire un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente; non continuare un'attività d'impresa di un altro soggetto i cui ricavi, realizzati nel periodo precedente a quello d'imposta, siano superiori a 30mila euro).

Viene chiarito che rientreranno nei "superminimi" - oltre ai vecchi minimi - anche i contribuenti (in possesso dei requisiti sopra richiamati) che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 e che avevano optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o "forfettino" (legge 388/2000) o per il regime ordinario. Come per i vecchi minimi questi accederanno al nuovo regime di vantaggio per i «periodi d'imposta residui al completamento del quinquennio e non oltre il compimento del 35° anno di età».

Eccezioni per chi è in mobilità o ha perso il lavoro

Quanto alla condizione di accesso ai superminimi secondo la quale la nuova attività non deve essere in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, l'Agenzia chiarisce che ciò non costituirà un impedimento per l'ingresso nei "superminimi" se il contribuente dà prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

La durata

In merito alla durata viene inoltre chiarito che con "inizio di attività" si fa riferimento non all'apertura della Partita IVA, bensì all'inizio effettivo dell'attività stessa.

Inoltre viene anche chiarito che nel nuovo regime è possibile permanervi per il periodo d'imposta di inizio attività e per i successivi quattro, ma i più giovani potranno beneficiarvi per più tempo, ovvero fino al compimento del 35° anno di età e senza dover esprimere alcuna opzione. Dunque il limite temporale viene ampliato solo per chi, allo scadere del 5° anno di attività, non abbia ancora raggiunto i 35 anni.

E' chiaro, dunque, che l'accesso o la permanenza nel nuovo regime non sono legati al requisito dell'età, che costituisce solo un'agevolazione per i più giovani. Potrà, quindi, beneficiare delle nuove agevolazioni anche chi ha oltrepassato i 35 anni purché rispetti il limite temporale dei 5 anni sopra indicato.

Chi, però, ne esce per scelta o per decadimento dei requisiti, non potrà più rientrarvi.

Ulteriore esenzione: lo spesometro

I "superminimi" sono anche esonerati dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo superiore a 3mila euro, prevista all'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

I vecchi minimi che non rientrano nel regime di vantaggio 2012.
Il "regime contabile agevolato"

Anche il regime contabile semplificato (comma 3, art. 27 legge 98/2011) - previsto per chi pur avendo i requisiti previsti dalla legge 244/2007 relativi al vecchio regime dei minimi, non rientra nelle nuove agevolazioni - viene applicato non solo ai vecchi contribuenti minimi ma anche a chi aveva aderito al regime delle nuove iniziative o a quello ordinario.

Dunque se si conservano i requisiti che permettevano l'accesso al regime dei vecchi minimi, previsti dalla legge 244/2007 (fatturato inferiore a 30mila euro, assenza di dipendenti o collaboratori, acquisto limitato di beni strumentali, etc..) ma non si può beneficiare del regime fiscale di vantaggio 2012 o se ne fuoriesce, sia che si era in regime ordinario, dei minimi, o delle nuove iniziative, vi sarà la possibilità di aderire al regime contabile semplificato.

I vantaggi per tale regime - si ricorda - sono: l'esonero dalla registrazione delle scritture contabili, dalla tenuta del registri dei beni ammortizzabili, dal pagamento dell'Irap e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA. Resteranno: il pagamento delle addizionali Irpef locali, i versamenti e le liquidazioni annuali dell'IVA e anche gli studi di settore.

Per approfondire:

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: