Chiarimenti sul Regime dei minimi 2012

Dall'Agenzia delle Entrate una nuova circolare con note esplicative dettagliate sul nuovo Regime dei minimi 2012. Chiarimenti sulle novità più significative del regime fiscale di vantaggio e che riguardano la durata, i requisiti di accesso, gli adempimenti e le comunicazioni da effettuare per usufruirne. Ad essere affrontati per la prima volta anche casi particolari su cui continuavano a persistere dubbi.

Il primo chiarimento importante riguarda il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dalla legge 388 del 2000: resta infatti sempre valida - si legge nella circolare - la possibilità di utilizzarlo. Di interesse anche le precisazioni che riguardano i requisiti di accesso integrativi a quelli dettati dalla legge 244 del 2007 e introdotti dal decreto istitutivo del nuovo regime (art. 27, comma 2, lettere a, b e c del DL 98/2011).

I chiarimenti circa i 3 requisiti di accesso introdotti dal Dl 98/2011

  • Mancato esercizio nei tre anni precedenti di un'attività artistica, professionale ovvero di impresa anche in forma associata o familiare (art.27, comma 2, lettera a)

Non del tutto scontata la maniera per calcolare il limite temporale dei tre anni. In particolare per computare tale periodo si deve far riferimento non all'anno d'imposta ma alla data dalla quale si vuole accedere al nuovo regime. Più chiaro l'esempio: «un soggetto che ha cessato la precedente attività il 31 maggio del 2009, può senz'altro intraprendere una nuova attività utilizzando il regime in commento, ad esempio nel mese di luglio del 2012, senza dover attendere che siano trascorsi (dal 31 maggio 2009) almeno tre periodi d'imposta completi (ossia senza dover attendere il 1° gennaio 2013)».

Quanto allo svolgimento di attività in forma associata, questa può precludere l'accesso al nuovo Regime se il socio accomodante - che ha deciso di iniziare una nuova attività - ha svolto nella società, di cui ha fatto parte, compiti di gestione. Nessun impedimento ad usufruire delle agevolazioni fiscali, invece, se il ruolo della stessa persona nella società è stato confinato al solo conferimento del capitale.

  • Prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (art.27, comma 2, lettera b)

Cosa si intenda per mera prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata, viene ora esplicitato dall'Agenzia. Se il carattere della novità è solo formale, e vi è continuità nell'esercizio della nuova attività rispetto alla precedente e dunque, ad esempio, il luogo è lo stesso, medesimi i clienti e si utilizzano gli stessi beni, allora non c'è dubbio: si tratta di mera prosecuzione.

Dunque - a titolo esemplificativo - rivolgersi allo stesso mercato di riferimento per la stesso ambito professionale è una condizione da considerare mera prosecuzione.

L'applicazione del nuovo regime non è preclusa alle forme di lavoro precario, come contratti di co. co. co. o quelli a tempo determinato «che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale». Dunque un laureato in architettura che ha fatto esperienza in uno studio con contratti di lavoro come quelli citati, caratterizzati dalla "condizione di marginalità" può intraprendere la libera professione in regime di vantaggio. La condizione di marginalità si ha - specifica la circolare -  «tutte le volte che l'attività di lavoro dipendente a tempo determinato o l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l'inizio dell'attività».

Due le eccezioni significative che svincolano il lavoratore dipendente dall'essere annoverato tra i  meri prosecutori dell'attività anche se si resta nel medesimo ambito di pertinenza. Il primo è il caso del lavoratore dipendente che dopo la pensione intende svolgere la stessa attività in forma di lavoro autonomo. Il secondo è quello del lavoratore che ha svolto prestazioni occasionali. In entrambi i casi la continuità con un'attività precedentemente svolta sotto subordinazione non impedisce l'accesso al regime di vantaggio.

  • Condizioni per il proseguimento di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto (art.27, comma 2, lettera b)

 La condizione essenziale da rispettare è che l'ammontare dei ricavi dell'attività del cedente non sia superiore a 30.000 euro. Va verificato, però, il periodo d'imposta precedente a quello in cui si acquista l'azienda: se questa è acquistata nel 2012 si valuteranno i ricavi del 2011. Se l'impresa viene acquistata nel corso dell'anno, però, è anche necessario che in quello stesso anno non venga superato il limite di ricavi, come detto pari a 30.000 euro.

Adempimenti per accedere al regime di vantaggio

Chi ha intrapreso la nuova attività dopo il 1 gennaio 2012, pur non dovendo esprimere alcuna opzione, dovrà specificare la volontà di accesso al nuovo regime di vantaggio nella dichiarazione di inizio attività, barrando l'apposita casella nel "quadro B" del "modello AA9" che si presenta all'apertura della partita Iva. 

Chi ha iniziato l'attività nel 2012 senza effettuare tale dichiarazione, avrà modo di recuperare entro 60 giorni dall'emanazione della circolare (entro il 29 luglio 2012 ). Basterà infatti presentare la dichiarazione di variazione entro la scadenza dei 60 gg per non incorrere in sanzioni. 

In maniera analoga, un contribuente che ha emesso fatture con Iva non ha generato un'operazione che automaticamente vale come opzione per il regime ordinario. E' importante che, fanno sapere dalle Entrate, «coloro che intendono applicare il nuovo regime, potranno effettuare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento di prassi o entro la prima liquidazione Iva successiva se la stessa scade dopo il predetto termine, le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'imposta». Le modalità sono specificate in dettaglio nella circolare.

Sono inoltre tenuti a presentare la dichiarazione di variazione dati, se intendono usufruire del regime di vantaggio, anche i contribuenti che hanno aperto partita Iva prima del 2012 . senza optare per uno specifico regime o anche optando per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388 del 2000) - ma che iniziano di fatto l'attività (e quindi iniziano ad emettere fatture) nel 2012.

di Mariagrazia Barletta architetto

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