Attestato di prestazione energetica: la sanzione sostituisce la nullità degli atti

Il Governo fa un passo indietro, e per la mancata dotazione dell'attestato di prestazione energetica in caso di vendita, di trasferimento di immobili o di locazione, sostituisce la pena della nullità degli atti con una sanzione amministrativa. È quanto contiene la bozza del decreto "Destinazione Italia", varato dall'Esecutivo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Ad essere nuovamente modificati sono il comma 3 e 3bis dell'articolo 6 del DLgs 192/2005. A riscrivere per prima quell'articolo era stata la legge che ha istituito l'Ape (legge 90/2013), fissando una sanzione molto dura: la mancata allegazione dell'attestato ai contratti di vendita, di locazione e di trasferimento di immobili a titolo gratuito, causava la nullità degli atti. E sarà ancora così fino a quando il decreto non entrerà in vigore.

La decisione di rendere nulli gli atti pesava molto a causa dell'incertezza generata dall'introduzione dell'attestato di prestazione energetica. Non sono ancora chiare, infatti, le conseguenze della nuova clausola di cedevolezza che la legge 90/2013 ha introdotto modificando il DLgs 192/2005. Per effetto della clausola, nelle Regioni che non hanno adeguato le proprie leggi alla direttiva 2010/31/Ce, non è chiaro quale normativa applicare, se quella statale o regionale.

Il decreto "Destinazione Italia"

Il decreto prevede che nei contratti di compravendita immobiliare e negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso venga inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, riguardanti l'attestazione della prestazione energetica. Lo stesso dovrà fare il conduttore per i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

In definitiva per la vendita di un immobile, per qualsiasi trasferimento oneroso e per i nuovi contratti di locazione vi è l'obbligo di dotarsi di Ape.

Dotarsi di un Ape non sempre significa, però, doverlo allegare al contratto. Secondo la bozza di decreto, infatti, la copia dell'Ape deve essere sempre allegata ad eccezione dei casi di locazione di singole unità immobiliari. Nel caso, dunque, di nuove locazioni di singole unità immobiliari, il decreto "Destinazione Italia" prevede l'obbligo di dotarsi di un'Ape ma non di allegarne una copia al contratto. Rispetto alle novità introdotte dalla legge 90/2013 scompare, inoltre, l'obbligo di allegazione e di dotazione dell'Ape nei trasferimenti a titolo gratuito, come, ad esempio, le donazioni.

Quanto alla sanzione, la mancata allegazione o l'omessa dichiarazione da parte dell'acquirente o del conduttore, comportano una ammenda da 3mila a 18mila euro. Nel caso di contratti di locazione di singole unità immobiliari la sanzione per omessa dichiarazione regredisce, attestandosi nell'intervallo mille - 4mila euro, con possibilità di essere ulteriormente dimezzata nel caso di locazioni di durata non superiore ai 3 anni.

La norma ha effetto retroattivo. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto, la nullità dei contratti può essere sostituita dalla sanzione, se richiesto dall'interessato, purché, però, la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

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