Ape - attestato di prestazione energetica, quando è obbligatorio redigerlo

Il Consiglio Nazionale del Notariato pubblica nuovi chiarimenti sull'attestato di prestazione energetica. Il Notariato fa luce su aspetti poco chiari introdotti dal decreto "Destinazione Italia" e evidenzia alcune incongruenze.

Il decreto "Destinazione Italia" ha trasformato la nullità degli atti, quale sanzione per la violazione dell'obbligo di allegazione, in sanzione amministrativa. Ma non solo. Il nuovo decreto ha anche riformato le regole di allegazione e dotazione dell'attestato.

Con le novità introdotte, ora, in caso di compravendita, di trasferimento oneroso di immobili e per nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, vi è l'obbligo di consegna dell'attestato energetico e l'obbligo di informativa.

L'attestato va poi allegato agli atti in caso di compravendita e di trasferimento oneroso di immobili, e di contratti di nuova locazione che riguardano interi edifici. Restano esclusi dall'obbligo di allegazione sia i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari che quelli non soggetti a registrazione. Rientrano in quest'ultima categoria - chiariscono dal Notariato - «solo i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno».

Cosa comportano gli obblighi di consegna e di informativa

La consegna dell'attestato all'inquilino o all'acquirente può essere omessa solo per i contratti di locazione non soggetti a registrazione e per quelli che non possono considerarsi nuove locazioni, come ad esempio le proroghe, le cessioni di contratto e i subentri.

Secondo il Notariato, infatti, la consegna dell'Ape è obbligatoria anche per i contratti di locazione di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Anche se questi contratti sono esclusi dall'obbligo di allegazione, vi è infatti l'obbligo di inserire una clausola in cui l'inquilino dichiara di aver ricevuto la documentazione riguardante la prestazione energetica dell'edificio, compreso l'Ape. E' questo l'obbligo di informativa, che riguarda anche gli atti di compravendita, di trasferimento di immobili a titolo oneroso e i contratti di locazione di edifici. Queste informazioni, secondo il Consiglio del notariato, non devono essere generiche, ma desumibili direttamente dall'Ape.

Obbligo di allegazione

Rientrano nell'obbligo: gli atti di compravendita e di trasferimento oneroso di immobili e i contratti di nuova locazione di interi edifici. Ne sono esclusi, invece, i contratti di nuova locazione di singole unità immobiliari e gli atti traslativi a titolo gratuito.

Quando bisogna redigere l'Ape: obbligo di dotazione

Già all'avvio delle trattative il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale locatario o acquirente. Ciò deve avvenire in caso di vendita, di trasferimento oneroso o gratuito di immobili e di nuove locazioni.

L'obbligo deriva dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 192/2005 che il decreto "Destinazione Italia" non ha modificato. La disposizione - evidenzia il Notariato - non è coordinata con le novità introdotte dal decreto. Da una parte, infatti, per effetto del comma 2, vi è l'obbligo di dotazione dell'Ape per i trasferimenti a titolo gratuito, dall'altra, per effetto delle nuove modifiche, per questi contratti non vi sono più gli obblighi di allegazione, di informativa e di consegna. «E' lecito chiedersi - si legge nelle considerazioni del Consiglio del Notariato - quale senso abbia imporre la dotazione dell'attestato se poi non è prevista né l'allegazione né la dichiarazione di informativa».

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