Sblocca cantieri: tutte le novità per gli appalti nelle modifiche approvate al Senato

Abolito l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti. Riviste le soglie per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate. I Cam vengono circoscritti alle gare soprasoglia. Il progetto di fattibilità deve valutare tra le alternative possibili quelle che consumano meno suolo. Sono tante le novità contenute negli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite Lavori Pubblici e Ambiente al Senato durante l'esame (ancora in corso) del decreto cosiddetto Sblocca-cantieri. L'approdo in Aula del testo è previsto per il 28 maggio.

 

Si veda anche:
Dl Sblocca Cantieri: le principali novità in vigore nel campo degli appalti

Tra le possibili alternative il progetto di fattibilità deve valutare quelle che consumano meno suolo 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel valutare le alternative possibili, oltre a dover preferire quelle che offrono un miglior rapporto costi-benefici, deve individuare le soluzioni che hanno come obiettivo il minor consumo possibile di suolo. È quanto stabilito in un emendamento che va a modificare la definizione di progetto di fattibilità tecnica ed economica contenuta nel Codice dei contratti (Dlgs 50 del 2016 - art. 23).

Sulla stessa linea anche un altro emendamento che indirizza i progetti di fattibilità tecnica ed economica verso la predilezione di soluzioni di riuso del patrimonio, dove possibile. Per effetto di tale emendamento, il progetto di fattibilità va redatto non solo sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, ma anche sulla scorta di verifiche che vadano a vagliare la possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse.

Abolito l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti

Con una modifica all'articolo 133 del Codice (DLgs 50 del 2016), il Dl Sblocca cantieri ha ripristinato l'incentivo del 2 per cento per la progettazione in house. L'emendamento approvato abolisce nuovamente l'incentivo per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza e verifica dei progetti a favore dei tecnici delle stazioni appaltanti, lasciandolo in essere solo per le attività di programmazione e controllo, così come era previsto prima dell'arrivo del Dl Sblocca-cantieri.

I progettisti non possono essere affidatari delle concessioni di lavori

Viene prevista la soppressione di una disposizione contenuta nel Dl Sblocca cantieri che consente ai professionisti, autori di progetti posti a base di gara nelle concessioni di lavori pubblici, di essere affidatari delle stesse gare.

I Cam circoscritti alle gare soprasoglia

Vale non più per qualsiasi importo, ma solo per le gare soprasoglia, l'obbligo per le stazioni appaltanti di far riferimento nella documentazione di gara ai criteri ambientali minimi adottati con decreto del ministro dell'Ambiente.

Gli archeologi possono partecipare alle gare di architettura

Con una modifica all'articolo 46 del Codice, gli archeologi vengono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Niente esclusione per il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi

Viene prevista la cancellazione dal Dl Sblocca cantieri della nuova causa di esclusione secondo la quale «un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati».

Gli oneri aziendali della sicurezza non vanno più indicati

Decade l'obbligo da parte dell'operatore economico di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali legati all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Cambiano le soglie per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Fino ad un milione di euro lavori senza gara

Cambiano ancora le soglie che determinano il ricorso agli affidamenti diretti, alle procedure negoziate o ordinarie. In particolare, per affidamenti di importo tra i 40mila e i 150mila euro per i lavori, e da 40mila euro fino alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, si può procedere mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 350mila euro, si procede tramite procedura negoziata, previa consultazione, se esistenti, di almeno dieci operatori economici. Per le gare per l'affidamento dei lavori di importo compreso tra 350mila e un milione di euro, la procedura negoziata richiede la consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Al di sopra del milione scatta l'obbligo di procedura ordinaria, aperta.

Subappalto nel limite del 40 per cento dell'importo

Con le modifiche apportate al Codice dal Dl Sblocca-cantieri, la soglia entro cui poter ricorrere al subappalto è salita dal 30 al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto. Ora un emendamento fa scendere tale soglia al 40 per cento.

di Mariagrazia Barletta

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