Sblocca cantieri e Codice appalti, Corte dei Conti: la competenza tecnica delle Stazioni appaltanti sia punto nodale

Accrescere la dimensione e la competenza tecnica delle stazioni appaltanti è uno dei nodi essenziali da affrontare in un'opera di revisione del Codice dei contratti A rimarcare la questione è la Corte dei Conti nell'audizione tenutasi lunedì 6 maggio al Senato nell'ambito dell'esame del decreto Sblocca cantieri assegnato alle commissioni Lavori pubblici e Ambiente. 

Da affrontare la qualificazione delle stazioni appaltanti, pilastro inattuato del Codice 2016 

«Si ribadisce la necessità di un programma di rafforzamento, professionalizzazione e specializzazione delle risorse umane interne alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore degli appalti, in particolare per le figure tecniche», afferma la Corte dei Conti, richiamando «l'esigenza di procedere all'aggregazione delle stazioni appaltanti (attualmente sono oltre 32.000) e di accrescerne, oltre alla dimensione, anche la competenza tecnica, per favorire rapporti di forza paritaria tra funzionari delle stazioni appaltanti e operatori economici». Un tema dunque cruciale, di cui il Dl cosiddetto Sblocca Cantieri non si è fatto carico. Al contrario, il Dl, per i comuni non capoluogo di provincia, fa decadere l'obbligo di ricorrere a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, unioni di comuni, o di associarsi in centrali di committenza, per l'indizione di una gara.

Quello della qualificazione delle stazioni appaltanti era uno dei pilastri del nuovo Codice del 2016, rimasto inattuato. «Tale mancata attuazione, peraltro - osserva la Corte dei Conti -, ha pesato sul perseguimento degli obiettivi più ambiziosi, nonché condivisibili, del Codice: migliorare la qualità del public procurement attraverso il potenziamento delle fasi di programmazione e progettazione, l'ampliamento dei margini di discrezionalità delle stazioni appaltanti, l'introduzione di criteri di aggiudicazione articolati, anche tesi a promuovere valori ambientali, sociali e d'innovazione, favorendo l'implementazione di un processo di riorganizzazione delle stazioni appaltanti nella prospettiva della loro riduzione numerica e maggior qualificazione, così da creare buyer pubblici professionalmente adeguati a utilizzare i nuovi e complessi strumenti del public procurement». 

Per approfondire:
• Dl Sblocca Cantieri: le principali novità in vigore nel campo degli appalti

«Positivo il ritorno al regolamento»

«Fin dalla sua nascita il Codice del 2016 - viene osservato ancora nell'audizione - ha rinviato, per la definizione della normativa sui contratti, alla successiva emanazione di altri atti di varia caratura normativa: linee guida e svariati altri decreti ministeriali. Complessivamente, si tratta di circa 50 atti attuativi ricompresi in varie tipologie, destinati a sostituire il precedente regolamento». Molti dei provvedimenti attuativi non sono stati emanati. Ad esempio, dei 22 provvedimenti di competenza del ministero delle Infrastrutture ne mancano all'appello ben 12 (si veda lo schema elaborato dalla Corte dei Conti). 

A fronte della miriade di provvedimenti attuativi, la Corte dei Conti valuta positivamente il ritorno al regolamento, anche se, va aggiunto, bisognerà col tempo capire se si tratterà effettivamente di un regolamento unico o se, come sembrerebbe, esso lascerà in vita alcune linee guida e decreti attuativi. Il ritorno al regolamento potrà «restituire chiarezza ed omogeneità di regole all'interprete ed all'operatore. Se, da un lato, i provvedimenti di soft law si caratterizzano per un maggior grado di flessibilità e di capacità di adattamento all'evoluzione delle fattispecie operative, dall'altro lato, rischiano di generare maggiore incertezza sia in termini di dettaglio delle regole, sia in merito alla relativa portata prescrittiva», afferma la Corte dei Conti.

Affidamenti sottosoglia: le nuove regole rischiano di ostacolare il principio di libera concorrenza

«Le nuove modalità di affidamento per i contratti sotto soglia sembrano riconducibili all'esigenza di accelerare e semplificare l'affidamento delle commesse pubbliche di minor valore; tuttavia, in considerazione dell'elevato numero di affidamenti che rientrano nell'ambito di tale valore, occorre considerare il rischio di sottrarne al mercato una percentuale significativa, con conseguenti ripercussioni sulla tutela del principio della libera concorrenza», ha affermato la Corte dei Conti, ricordando anche che la modifica, che concerne l'abolizione del peso massimo del 30 per cento da attribuire al punteggio economico quando il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, era necessaria in relazione alla lettera di messa in mora della Commissione europea. 

«Al fine di velocizzare le procedure di aggiudicazione - ricorda la Corte dei Conti -, sono state introdotte modifiche al criterio di aggiudicazione per gli appalti sotto soglia: è stata, infatti, eliminata la propensione per quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e restituita maggiore rilevanza a quella del massimo ribasso, che non comporta valutazioni discrezionali legate alla tecnicità dell'offerta. Parimenti, viene eliminato il limite del 30 per cento al valore del punteggio economico nelle ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali modifiche, pur nel condivisibile intento di semplificazione, presentano possibili rischi connessi sia alla diminuzione di qualità del prodotto, che non viene più premiata adeguatamente (essendo sufficiente che lo stesso risponda alle minime specifiche tecniche previste dalla legge di gara), sia alla possibile strumentalizzazione della procedura concorsuale».

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO
Audizione Corte dei Conti al Senato nell'ambito dell'esame del Dl Sblocca Cantieri

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