Scuole al minor prezzo con i sindaci-commissari e appalto integrato per le manutenzioni anche nel 2021

Le deroghe al Codice appalti protratte nel 2021 ad opera della Legge di Bilancio 2021 e del Milleproroghe

I sindaci, i presidenti di provincia e i sindaci delle città metropolitane, per la progettazione e realizzazione di interventi di edilizia scolastica, sono considerati commissari straordinari anche per tutto il 2021 e possono operare in deroga al Codice degli appalti. È quanto stabilisce la legge di Bilancio 2021 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre) che tiene in vita le deroghe introdotte con la conversione del decreto "Scuola" (articolo 7-ter del Dl 22 del 2020).

Per tutto il 2021, sindaci e presidenti di provincia potranno avere funzioni di stazione appaltante, derogare al Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all‘Unione europea. Per tutto il 2021, i progetti di edilizia scolastica (di importo pari o superiore a 40mila euro) possono inoltre essere aggiudicati al minor prezzo.

I contenuti della Manovra 2021:
Legge di Bilancio 2021: tutte le novità dai bonus edilizia agli incentivi alla professione

IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Le deroghe al Codice degli appalti per i sindaci-commissari

Per i sindaci e i presidenti-commissari scolastici, vengono mantenute per tutto il 2021 ben precise possibilità di deroga al Codice dei contratti pubblici.

Le deroghe riguardano alcune fasi della procedura di affidamento degli appalti (articolo 32 del Dlgs 50 del 2016), in particolare i sindaci e i presidenti di provincia possono non rispettare i termini che il Codice fissa per la stipulazione del contratto, computati a partire dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (comma 8, art. 32). Decade anche il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione (comma 9, art. 32).

Si può andare anche in deroga alle disposizioni per la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso con contestuale domanda cautelare (comma 11). Anche i termini per l'approvazione della proposta di aggiudicazione possono non essere rispettati (articolo 33, comma 1 del Codice). Riguardo all'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di importo superiore a 40mila euro e di lavori al di sopra dei 150mila euro, viene meno anche l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza per le stazioni appaltanti non qualificate (art. 37).

È derogabile anche la disposizione (art. 77 del Codice) secondo cui, in caso di appalti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di esperti.

I servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40mila euro possono essere aggiudicati al minor prezzo, decade infatti l'obbligo di far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (la deroga riguarda l'articolo 95, comma 3 del Codice degli appalti). Inoltre, si fissa in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria.

All'elenco di deroghe citato, espressamente previsto dalla legge "Scuola", la Manovra 2021 ne aggiunge altre. In particolare, per gli interventi di edilizia scolastica è consentito aggirare le norme sulla programmazione triennale dei lavori pubblici (art. 21 del Codice appalti) e quelle relative all'approvazione dei progetti (art. 27 del Codice).

Ma le deroghe al Codice degli appalti non si esauriscono con i commissari-sindaci per le scuole. Altre sono riportate in vita dal Dl Milleproroghe 2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 31 dicembre.

Le deroghe al Codice "resuscitate" dal Milleproroghe

L'affidamento della progettazione è possibile anche se non sono disponibili risorse per l'esecuzione dei relativi lavori. La deroga era stata introdotta dal Dl cosiddetto "Sblocca cantieri" (Dl 32 del 2019) e, con l'intervento del Milleproroghe, resta valida anche per tutto il 2021.

L'appalto integrato è possibile per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche nel 2021. Anche in questo caso, il Milleproroghe mantiene in vita per un altro anno una deroga al Codice degli appalti che era stata innescata dallo "Sblocca cantieri". Inoltre, l'esecuzione di tali lavori può prescindere dalla redazione dell'esecutivo. Restano esclusi dalla deroga gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

L'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore può essere elevata al 30 per cento fino al 31 dicembre 2021. Il Milleproroghe 2021 ha differito di sei mesi la deroga al Codice degli appalti introdotta dal Dl Rilancio (Dl 34 del 2020) che aveva provveduto a incrementare di dieci punti percentuale l'importo massimo per l'anticipazione del prezzo, calcolato sul valore del contratto.

Per il subappalto, fino al 30 giugno 2021, resta il limite del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Resta fermo il limite del 30 per cento per le opere che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Inoltre resta congelata fino al 31 dicembre 2021 la disposizione del Codice che obbliga ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta in caso di appalti sopra soglia o a rischio di infiltrazioni mafiose. Sono sospese fino alla medesima data, le verifiche in sede di gara riferite al subappaltatore (art. 80 del Codice).

Sul subappalto - che come è noto è oggetto di procedura di infrazione - lavora anche la legge europea 2019-2020 attualmente all'esame della Commissione Politiche Ue alla Camera. Tra l'altro, la legge europea prevede l'eliminazione proprio della disciplina transitoria prevista sul tema del subappalto dal Dl "Sblocca cantieri" (di cui all'art. 1, comma 18). Sarà la legge europea a conformare il Codice degli appalti  a quanto indicato con la procedura d'infrazione europea (n. 2018/2273). Tra le contestazioni della Commissione europea, confermate nella lettera di costituzione in mora, vi è proprio il divieto, stabilito dal nostro Codice, di subappaltare più del 30 per cento di un contratto pubblico.

Raddoppia a sei mesi il tempo concesso agli enti locali beneficiari del Fondo per la progettazione istituito presso il ministero delle Infrastrutture, per attivare le procedure per l'affidamento della progettazione degli interventi ammessi a finanziamento. Il Fondo - va ricordato - è destinato a sovvenzionare la redazione di progetti degli enti locali finalizzati alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

IL TESTO DEL MILLEPROROGHE 2021

di Mariagrazia Barletta

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