CTU: onorario decurtato di un terzo anche se la relazione viene consegnata con un sol giorno di ritardo

Se il Consulente tecnico d'ufficio (Ctu) consegna la relazione con ritardo, seppur minimo, si applica la decurtazione di un terzo dell'onorario. Tale sanzione, fissata dal Dpr 115 del 2002, scatta anche per un ritardo di un solo giorno e serve a «disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del principio (costituzionale, nda) del cosiddetto "giusto processo"». A dirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 22621 del 2019.

In caso, dunque, di ritardo nel deposito della relazione, imputabile al Ctu, la decurtazione di un terzo della parcella dovuta «dev'essere applicata nella misura fissata dal legislatore, in assenza di qualsiasi potere discrezionale del giudice circa l'applicazione o l'entità della sanzione».

I giudici ricordano anche che il Ctu è tenuto, «ove si avveda di non essere in grado di rispettare la scadenza fissata dal giudice nel provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, a presentare anche per le vie brevi un'istanza di differimento».

Infine, l'ordinanza afferma il seguente (importante) principio di diritto:

«La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio prevista dall'art.52 del DPR n.115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall'esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine, e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione».

di Mariagrazia Barletta

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