Bonus 75% barriere architettoniche, come cambia nel 2024 dopo le modifiche del "salva spese"

di Mariagrazia Barletta

Non cambia l'entità della detrazione, che resta al 75% fino al 2025. Si restringe, però, e anche parecchio, il perimetro del beneficio, ridisegnato dal Dl cosiddetto "salva spese". Limitata anche la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Subisce modifiche il bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. A introdurle è il decreto - in vigore dal 30 dicembre - varato dal governo per salvare i lavori del superbonus che con il 2024 scontano il décalage dell'aliquota. 

Bonus solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme

Il bonus anti-barriere vede così restringersi l'elenco degli interventi incentivati. Restano fuori gli infissi, le finiture, le pavimentazione e gli impianti. Il bonus al 75% ora vale esclusivamente per: «scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici». Significa che restano fuori dallo sconto, ad esempio, gli infissi esterni e le finiture.

La detrazione, così come concepita in origine, aveva assunto un'applicazione molto ampia, andando ad includere interventi su edifici esistenti, sia sulle parti comuni che nelle singole unità immobiliari e diverse categorie di lavori, quali, ad esempio: la sostituzione di finiture, compresi gli infissi esterni, le porte, i pavimenti e i terminali degli impianti; il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni e impianti di ascensori).

Obbligo di asseverazione da parte di tecnici abilitati

Restano fermi i requisiti fissati sin dalla nascita della detrazione: il beneficio si applica solo se gli interventi, realizzati su edifici esistenti, rispettano i criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 contenente le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Il rispetto dei requisiti previsti dal Dm 236 - come sancito dal Dl "salva spese" - deve «risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati». Sempre per effetto del "salva spese", la detrazione al 75% non si applica più agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Opzione con limite per sconto o cessione 

L'opzione, a maglie larghe, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito resta in vigore fino al 31 dicembre 2023. Per le spese sostenute dopo tale data entrano in gioco alcune restrizioni.

Dal 1° gennaio 2024 possono optare per lo sconto o per la cessione i condomìni per lavori sulle parti comuni, purché l'edificio abbia prevalente destinazione residenziale, nonché le villette e gli appartamenti, purché si tratti di abitazioni principali e il contribuente che intende beneficiare della detrazione abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Limite, che, però, ai fini della cessione o dello sconto in fattura non va considerato se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

Tale reddito-soglia si calcola secondo il meccanismo già previsto dal Fondo indigenti, ossia va considerato cosiddetto «quoziente familiare», che tiene conto dei redditi complessivi e del numero di componenti del nucleo familiare.

Periodo transitorio

Il bonus barriere così come lo conoscevamo prima delle modifiche apportate dal "salva spese", ossia caratterizzato da un ampio campo di applicazione e da maggiori possibilità di ricorrere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, continua ad applicarsi alle spese sostenute per pagare interventi per i quali entro il 29 dicembre risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo, se necessaria, oppure siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Invariato il limite di spesa

Nonostante le ultime modifiche, non varia il limite di spesa ammissibile, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di unità variabile da due a otto; 
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici costituiti da più di otto unità immobiliari.

Sempre possibile la strada del 50%

Il bonus al 75% - va ricordato - si aggiunge alla detrazione più "antica" del 50% dedicata agli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir. Il lavori di eliminazione delle barriere sono incentivabili anche attraverso il superbonus ma, a differenza di quest'ultimo, la detrazione al 75% non è vincolata all'effettuazione degli interventi cosiddetti "trainanti".

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