Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del permesso di costruire, nel caso in cui il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla richiesta di permesso si intende formato il silenzio-assenso, anche se l'area o l'immobile sono soggetti a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale, purché, però, siano stati acquisiti preventivamente la specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso rilasciato dall'autorità preposta al vincolo.
La novità, che allarga le maglie del silenzio-assenso nell'ambito della richiesta di permesso di costruire, riguarda i casi in cui non si sceglie di non fare ricorso alla conferenza di servizi, quando, cioè, l'interessato decide di presentare la domanda per il rilascio del titolo al Comune dopo aver ottenuto il placet dell'autorità preposta al vincolo. Si tratta di novità prevista nella bozza di disegno di legge sulle semplificazioni e la digitalizzazione dei procedimenti approvata ieri, nella serata del 26 marzo, dal Consiglio dei ministri.
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Dl Bonus edilizi
A sorpresa, il governo ha anche approvato un ulteriore Dl sui bonus edilizi che non era all'ordine del giorno della riunione e che «elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano», ha spiegato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei ministri. «Abbiamo eliminato - ha proseguito - la disposizione dell'istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito fino al 15 ottobre 2024 le correzioni con il pagamento di una minima sanzione di tutte le comunicazioni già intervenute e poi abbiamo previsto per tutte le nuove fattispecie una comunicazione preventiva, nel momento in cui si inizia il lavoro, in modo da avere un monitoraggio preventivo rispetto al fenomeno, non semplicemente quando le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate». «Abbiamo aggiunto la compensazione rispetto ai debiti per coloro che intendono usufruire dei crediti di imposta rispetto ai debiti definitivamente accertati nei confronti dell'erario», ha ancora spiegato il ministro.
Il Dl semplificazioni: modifiche per silenzio-assenso e autotutela
«L'articolo 16 riferisce alla possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il permesso di costruire su immobili vincolati» ha spiegato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo durante la conferenza stampa post-Consiglio in cui ha illustrato i principali contenuti delle semplificazioni amministrative varate. «La possibilità di ricorrere al silenzio-assenso che viene introdotta con questa semplificazione - ha precisato il ministro - deve essere corredata da tutte le autorizzazioni che devono essere concesse affinché si possa procedere alla costruzione».
Nel provvedimento anche «un ripensamento dell'istituto dell'autotutela, che è quell'istituto col quale la pubblica amministrazione può provvedere all'annullamento di un provvedimento ritenuto illegittimo: la disciplina prevedeva 12 mesi per attivare questo istituto. Li riduciamo a sei», ha ancora spiegato il ministro per la Pa.
Silenzio-assenso per immobili vincolati
L'ampliamento del silenzio-assenso passa dalla modifica al Testo unico dell'Edilizia (Dpr 380 del 2001). Più nel dettaglio il Ddl propone la riscrittura del comma 8 dell'articolo 20 dedicato al procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Attualmente - va ricordato - il Tu esclude la formazione del silenzio-assenso una volta scaduti i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo del permesso di costruire nei casi in cui sussistono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni sulla conferenza di servizi. Disposizioni, contenute nella legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), che comunque prevedono regole ad hoc per superare il silenzio delle amministrazioni chiamate a rendere il loro parere.
Ora il Ddl propone la cancellazione di tale divieto, aprendo alla formazione del silenzio-assenso al di fuori delle conferenze di servizi, ossia per chi fa domanda per il rilascio del permesso di costruire al Comune dopo aver ottenuto il nulla osta richiesto dalla legge per la presenza dello specifico vincolo.
Affinché la misura diventi operativa occorre che il disegno di legge prosegua il suo iter. Sarà esaminato e modificato dal Parlamento prima di diventare legge ed essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Art. 20, comma 8 del Tu Edilizia con le modifiche proposte dal Ddl
(in grassetto la modifica)
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora sia stata preventivamente acquisita specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato relativamente al medesimo intervento da parte dell'autorità preposta alla cura di tali interessi, il silenzio-assenso, al ricorrere delle condizioni previste dal presente comma, si intende comunque formato.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti
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