Legge equo compenso, l'operato degli Ordini professionali: niente sanzioni e nessuna convenzione

Fermo il cantiere per la revisione dei parametri di riferimento per le prestazioni professionali

di Mariagrazia Barletta

Nessun modello standard di convenzione concordato con consigli nazionali degli ordini e collegi professionali e procedimenti disciplinari pressoché assenti, con la sola eccezione degli ingegneri. Codici deontologici più o meno aggiornati. Soprattutto, nessuna menzione all'aggiornamento dei parametri di riferimento per le prestazioni professionali.

Si può riassumere così la relazione per il 2024 dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, costituito presso il ministero della Giustizia, nella parte in cui riassume l'operato di ordini e collegi nazionali, cui la legge sull'equo compenso (n. 49 del 2023) affida precisi compiti.

L'Osservatorio, che ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dell'equo compenso, si è insediato solo lo scorso aprile ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, da un rappresentante del ministero del Lavoro e cinque del ministero delle Imprese e del Made in Italy per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi.

Nella relazione che l'Osservatorio ha trasmesso al Parlamento si fa il punto su alcuni compiti che coinvolgono gli ordini e i collegi nazionali, in quanto una delle operazioni compiute dal nuovo organismo è stato quello di raccogliere dati presso i componenti dell'Osservatorio stesso riguardo a tre temi: la predisposizione di modelli standard di convenzione adottati dalle imprese e concordati con i consigli o collegi nazionali, come previsto dalla legge sull'equo compenso; dati statistici relativi a procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge; infine, l'aggiornamento dei codici deontologici.

Modelli standard

Quella di avere modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali è facoltà delle imprese soggette alla legge sull'equo compenso. E, da quanto si legge nella relazione dell'Osservatorio «in linea di massima, non vi è stato ancora modo di adottare modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 49 del 2023». Solo il Consiglio nazionale del notariato e la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche hanno adottato ciascuno un modello standard per disciplinare settori specifici.

I compiti di Ordini e Collegi nazionali

La legge sull'equo compenso affida a ordini e collegi professionali precisi compiti.  Il primo consiste nell'adottare le disposizioni deontologiche con l'obiettivo di sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. E poi ci sono le sanzioni nel caso in cui il compenso per la prestazione professionale non rispetti i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge sull'equo compenso.

Gran parte degli Ordini e Collegi ha aggiornato il proprio codice deontologico. Lo ha fatto anche il Consiglio nazionale degli Architetti, mandandolo in vigore dal 1° gennaio 2025 (qui i dettagli).

Sulle sanzioni, invece, gli Ordini e i Collegi non si sono mossi, ad esclusione del Consiglio nazionale degli Ingegneri, che dall'entrata in vigore della legge sull'equo compenso - da quanto si apprende dalla relazione dell'Osservatorio -  ha ricevuto 70 esposti/segnalazioni di illeciti disciplinari, con 37 procedimenti conclusi e uno definito con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

La legge sull'equo compenso prevede anche che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali vengano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Ma su questo punto la relazione dell'Osservatorio non dà alcuna informazione. Forse perché il cantiere della revisione è fermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: