La legge di Bilancio del 2026, in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto solo una piccola modifica al regime forfettario che si conferma molto vantaggioso anche per i liberi professionisti. Ecco le regole valide per questo anno.
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L'imposta ridotta al 15%
Il regime agevolato consente di applicare al reddito imponibile un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, nonché delle addizionali regionali e comunali.
I due principali "paletti" per entrare nel regime agevolato
La prima regola per entrare nel regime agevolato riguarda i ricavi o compensi percepiti. I ricavi o comensi percepiti nell'anno precedente a quello di ingresso nel regime non devono superare la soglia degli 85mila euro.
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma degli introiti conseguiti con le diverse attività.
L'altro "paletto" da rispettare sono le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, che non devono superare i 20mila euro lordi. Vanno considerate ai fini della verifica dello sforamento di tale limite anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro.
Per chi inizia l'imposta è al 5% per cinque anni
Il forfettario risulta più interessante per chi inizia la professione, giacché l'imposta è al 5% per i primi cinque anni di attività. Bisogna, però, rispettare i requisiti che il legislatore ha imposto per assicurare che beneficino dell'agevolazione solo i contribuenti che effettivamente stanno intraprendendo una nuova attività.
Per godere dell'imposta ridotta al 5% ci sono, dunque, dei requisiti da rispettare: il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; inoltre, l'attività da intraprendere non deve costituire, in alcun modo, una mera prosecuzione di un'attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Infine l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve oltrepassare il limite di 85mila euro che consente l'accesso al regime.
I contribuenti che iniziano l'attività professionale e rispettano le condizioni previste per l'applicazione del regime, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Tale comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta dall'Agenzia delle Entrate ai fini anagrafici. La mancata indicazione di adesione al regime agevolato è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.
Le spese calcolate a forfait
I contribuenti che fruiscono del regime forfettario continuano a non poter dedurre le spese legate all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei contributi previdenziali (contributo soggettivo e di maternità). Le spese continueranno ad essere calcolate a forfait, applicando il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78 per cento. Semplificando, significa che il 22 per cento dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte.
Ad esempio, immaginando che un professionista abbia in un anno solare percepito compensi per 40mila euro, il reddito imponibile sarà pari a 31.200 euro. Dal reddito così determinato sono deducibili il contributo soggettivo e quello di maternità versati nel periodo d'imposta. Sottratti tali contributi, si calcolano le imposte da pagare applicando l'aliquota fissa del 15%.
LA FORMULA
Imposta netta = 0,15 * [(Compensi percepiti * 0,78) - (contributi soggettivo + maternità)]
Uscita dal regime
Se si sfora il limite di 85mila euro riferito ai ricavi o compensi oppure di supera la soglia di 20mila euro di spesa per dipendenti o collaboratori, l'anno successivo non è più possibile restare nel regime forfettario. Se, però, i ricavi o i compensi superano i 100mila euro il regime agevolato smette di essere applicato già lo stesso anno in cui quella soglia viene superata. In tal caso l'Iva è dovuta per i compensi percepiti subito dopo aver sforato il tetto dei 100mila euro.
Cause di esclusione
Oltre allo sforamento delle soglie relative ai ricavi e compensi a dipendenti e collaboratori, ci sono anche delle cause di esclusione che determinano la fuoriuscita dal regime e che non ne permettono l'applicazione. Non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 35mila euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Questo limite è stato portato a 35mila euro dalla legge di Bilancio 2025 e confermato per il 2026 dall'ultima Manovra.
Non può avvalersi del regime forfettario, inoltre, il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività - quella della società controllata e quella del professionista autonomo - sono correlate. Restano esclusi dal regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari.
È escluso anche chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Tale causa di esclusione non vale per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.
Semplificazioni
I contribuenti in regime forfettario non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti e non sono soggetti a ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Fatturazione elettronica
L'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pa e i privati si applica a tutti i forfettari, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti.
Per compilare la fattura elettronica - va ricordato - servono due strumenti: un programma che permetta di redigere la fattura in formato Xml e un dispositivo, ossia un Pc o un tablet, o anche un semplice smartphone. Non serve la firma digitale. La e-fattura va poi trasmessa al cliente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, che riceve la fattura elettronica, effettua i controlli, la recapita al destinatario e rilascia una ricevuta di recapito a chi trasmette la e-fattura.
I dati da inserire nella fattura elettronica non cambiano rispetto a quelli di una fattura cartacea. Come informazione aggiuntiva c'è solo l'indirizzo telematico dove si vuole che la fattura venga recapitata. Se la fattura non è in formato Xml o se non viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, viene considerata non emessa. In tal caso il professionista può incorrere in sanzioni.
Certificazione unica non più obbligatoria
Va ricordato che dal 2024 è stato abolito l'obbligo di inviare la certificazione unica a chi applica il regime forfettario, per effetto del decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari (Dlgs 1 del 2024, art. 3) pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 12 gennaio 2024. Il Dlgs va a modificare il Dpr 322 del 1998 ed esonera i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti minimi e forfettari dall'invio della certificazione unica.
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