Nei bandi di servizi di architettura e ingegneria, la stazione appaltante non può prevedere criteri premiali a favore degli operatori economici che si impegnano a prestare servizi ulteriori e complementari a titolo gratuito.
Lo afferma l'Anac - sollecitata da una segnalazione dell'Oice, l'associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura - nel parere di precontenzioso n. 18 del 2026, in riferimento ad una gara per l'affidamento di servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza per la valorizzazione di ville romane rinvenute a Terzigno (Na).
Il bando prevedeva l'assegnazione del punteggio massimo di 20 punti per l'operatore economico che si fosse impegnato a svolgere gratuitamente, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, i servizi di architettura ed ingegneria relativi alle opere complementari definite nella documentazione di gara. Si trattava di opere che erano state stralciate dal progetto per mancanza di fondi nell'immediato, in seguito alla rimodulazione del quadro economico resasi necessaria dopo la verifica della progettazione.
Secondo la stazione appaltante, la scelta finita sotto la lente dell'Anticorruzione - motivata nel disciplinare di gara - rientrerebbe nei casi eccezionali secondo cui è possibile richiedere prestazioni a titolo gratuito. Il riferimento è al comma 2 dell'articolo 8 del Codice dei contratti, secondo cui: «Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso». Dunque, la stazione appaltante non può prevedere contratti di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
Il Codice dei contratti, però, «non chiarisce in cosa consistano tali "casi eccezionali" né il contenuto della motivazione del provvedimento con cui la Sa, nell'esercizio della propria discrezionalità, può richiedere prestazioni d'opera intellettuale gratuite. Pertanto - osserva l'Anac -, l'individuazione di tali presupposti "eccezionali" va ricostruita in via interpretativa». «Va tenuto presente - prosegue l'Anticorruzione - che il superamento di tale divieto, in quanto eccezione, necessita di una motivazione rigorosa e aggravata ed è ammesso in ipotesi di carattere eccezionale, cioè in situazioni straordinarie, imprevedibili e di non ricorrente verificazione».
Premesso che «le motivazioni addotte dal Comune per giustificare la richiesta di servizi gratuiti con valore premiale non siano adeguate e non possano essere ricondotte tra i "casi eccezionali" in cui il legislatore ammette l'erogazione di prestazioni d'opera intellettuale gratuite», l'Anac afferma che «la mancanza di immediata copertura economica, per gli interventi definiti "stralcio complementari" e per i connessi servizi tecnici, non legittima la richiesta di incarichi gratuiti».
«Ammettere tale principio - aggiunge l'Authority - equivarrebbe a consentire in tutte le procedure di gara la richiesta di prestazioni gratuite aggiuntive solo perché la Sa non dispone della copertura finanziaria per la loro remunerazione, in contrasto con il divieto fissato dal legislatore».
In conclusione: «Il principio dell'equo compenso, come codificato dal novellato art. 8, comma 2, del Codice, non consente alle Stazioni appaltanti di introdurre meccanismi volti ad aggirarne l'applicazione attraverso la previsione di criteri di valutazione che incentivano gli operatori economici ad offrire servizi aggiuntivi gratuiti per aggiudicarsi la gara».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: