Come applicare il ribasso sul corrispettivo da corrispondere per i servizi di architettura e ingegneria lo ha stabilito il Correttivo al Codice degli appalti, cercando di recepire i principi della legge sull'equo compenso. Come si interpretano le nuove regole per gli affidamenti diretti, lo chiarisce il ministero delle Infrastrutture tramite il suo servizio di supporto giuridico alle stazioni appaltanti.
Più nel dettaglio una stazione appaltante ha richiesto il parere del ministero sull'applicazione dell'articolo 41, comma 15-quater del Codice, secondo il quale per gli affidamenti diretti (di importo inferiore a 140mila euro) di contratti di servizi di architettura e ingegneria, i corrispettivi, calcolati secondo il Dm "Parametri" (decreto 17 giugno 2016 ripreso e attualizzato dall'allegato I.13) possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.
Da qui il dubbio della stazione appaltante: si può calcolare il corrispettivo decurtando del 20% l'importo determinato secondo il Dm Parametri e lasciando che poi l'operatore economico effettui il ribasso che ritiene opportuno oppure l'importo stabilito è quello calcolato secondo il Dm 17 giugno 2016 al quale poi si applica un ribasso non superiore al 20%?
La risposta del servizio di consulenza del Mit è netta e chiara: «Relativamente al quesito posto, si chiarisce che nel caso dei servizi di ingegneria e architettura l'importo del corrispettivo per l'affidamento diretto non può in nessun caso essere inferiore all'80% dell'importo dello stesso corrispettivo calcolato con le modalità previste dall'allegato I.13 al codice sui contratti pubblici».
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Le regole per importi pari o superiore a 140mila euro
Va ricordato che il Correttivo ha stabilito precise regole anche per gli affidamenti di importo pari o superiore a 140mila euro, per i quali si procede sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La stazione appaltante calcola il corrispettivo posto a base di gara secondo quanto indicato dal decreto Parametri e dall'allegato I.13 del Codice dei contratti. L'importo a base di gara sarà dato dai compensi e dalle spese e oneri accessori, fissi e variabili.
Sul prezzo così determinato è ammesso il ribasso, ma secondo precisi limiti. Il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso (i concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi) e quindi non ribassabile; il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%. Dunque, si prevede un meccanismo per contenere i ribassi. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale.
Il correttivo introduce anche un metodo di calcolo, di natura non lineare, per determinare i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro.
La formula
Se Ri < Rmed PEi = (Ri/Rmed) ^ α*X
Se Ri>Rmed PEi=X
Dove: PEi è il punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo; Ri è il ribatto offerto dall'operatore economico i-esimo; Rmed è la media dei ribassi offerti; α è un coefficiente variabile da 0,1 a 0,3; X è il punteggio dell'offerta economica, con valore massimo pari a 30.
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