La tettoia chiusa da vetrate e attrezzata non gode delle semplificazioni delle Vepa e non è edilizia libera

Non sempre le vetrate panoramiche a chiusura di una tettoia rientrano tra gli interventi di edilizia libera, la sentenza del Tar Campania

di Mariagrazia Barletta

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato secondo cui la tettoia, non costituita da una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, va considerata "nuova costruzione" richiedendo il permesso di costruire, arriva un'altra pronuncia, questa volta del Tar Campania (n. 2358 del 2026), che chiarisce i limiti entro cui una tettoia chiusa da vetri non può godere del regime dell'edilizia libera in cui rientrano le Vepa, ossia le Vetrate panoramiche amovibili

Il caso riguarda la costruzione di una tettoia, in doghe di legno, a falda spiovente, delimitata da vetrate di tipo Vepa, di circa 20 mq nonché di una tettoia rattrattile in Pvc (circa 30 mq in pianta) retta da una struttura in legno, per la quali era stata ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Più nel dettaglio, il ricorrente aveva realizzato una «tettoia arredata con tavolini, sedie e suppellettili varie in aderenza, ancorata alla parete dell'edificio, con copertura a doghe in legno e sovrapposte lamiere metalliche ad unica falda spiovente, avente dimensione a stima visiva di circa 20 mq. con altezza di circa 2.30 m, originariamente aperta su tre lati, destinata a sostegno del sovrastante impianto fotovoltaico».

In aderenza a tale tettoia era stata realizzata «una struttura pesante in legno, con travi e pilastri ancorati al calpestio mediante elementi e piastre metalliche bullonate, avente dimensione di circa 30 mq, con altezza media di circa 2.20 m». La copertura a falda spiovente era coperta con tenda retrattile in Pvc sorretta da profilati di alluminio; su tre lati la struttura era coperta da un telo avvolgibile in materiale plastico.

In più, «in aderenza al torrino scala, risultava realizzata una struttura tipo armadiatura in alluminio preverniciato e pannelli di policarbonato, il tutto incollato al calpestio del pavimento del terrazzo e, inglobante l'ingombro del torrino scala».

Così realizzate, le due tettoie - scrive il Tar - rientrano nella nozione edilizia di ristrutturazione edilizia e, dando vita a nuova volumetria, necessitavano di un permesso di costruire.

L'intervento - precisa il Tar - esula dall'ambito delle Vepa, che sono chiusure in vetro trasparente, senza profili verticali, installate su balconi, terrazzi o porticati per proteggerli dagli agenti atmosferici e migliorare l'isolamento, e sono considerate edilizia libera (senza permessi comunali, se amovibili, contrariamente alle strutture pesanti e fisse realizzate dal ricorrente).

La pronuncia conferma anche quanto stabilito da una precedente sentenza (Tar Campania n. 774 del 2024), secondo cui la norma che inquadra le Vepa negli interventi di edilizia libera (art. 6 lettera b-bis del T dell'Edilizia,  così come modificato dal "salva-casa") non si applica nelle ipotesi in cui l'installazione delle vetrate configuri (come nel caso esaminato) uno spazio stabilmente chiuso, ed attrezzato a fini abitativi.

Per il Tar «è evidente che le opere complessivamente considerate hanno determinato trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed alterazione dei luoghi, imponendo la previa acquisizione del titolo edilizio e del presupposto atto di assenso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sull'area».

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