Attestato di Prestazione Energetica (APE), obbligatorio considerare il GWP: il potenziale di riscaldamento globale

Pubblicato il regolamento Ue, in vigore dal 24 maggio

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato il regolamento Ue ( 2026/52) per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (Gwp) del ciclo di vita degli edifici, con l'obiettivo di garantire che i paesi dell'Ue utilizzino metodologie comparabili.

Va subito ricordato che ai sensi della nuova direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Epbd), adottata nel 2024, il potenziale di riscaldamento globale (Gwp) del ciclo di vita deve essere calcolato e indicato negli Attestati di prestazione energetica (Ape) a partire da gennaio 2028 per i nuovi edifici con una superficie superiore a 1.000 m². A partire da gennaio 2030, questa normativa verrà estesa a tutti i nuovi edifici.

Il regolamento entra in vigore il 24 maggio, ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Cos'è il Gwp

Il Gwp punta a quantificare il contributo di un edificio al potenziale di riscaldamento globale lungo il suo ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime utilizzate allo smantellamento dell'edificio e al recupero, riutilizzo, riciclo o smaltimento dei relativi prodotti da costruzioni.

Alle emissioni di carbonio incorporate nei materiali da costruzione si aggiungono quelle dirette e indirette derivanti dalle fasi di utilizzo, come il consumo energetico e idrico. Più nel dettaglio, questo indicatore misura le emissioni di gas serra attribuibili all'edificio, considerando le diverse fasi del ciclo di vita e, dunque, il contributo dell'edificio alle emissioni che concorrono al riscaldamento globale con effetti negativi sui cambiamenti climatici. 

Il Gwp prende in considerazione - ad esempio -: la produzione e il trasporto dei materiali da costruzione, le attività di costruzione in loco, il consumo energetico durante il funzionamento dell'edificio, la sostituzione dei materiali da costruzione, la demolizione, il trasporto dei rifiuti e la gestione dei rifiuti, inclusi il riutilizzo, il riciclo e lo smaltimento finale.

Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento delegato (Ue) 2026/52, istituisce un quadro normativo dell'Unione per il calcolo nazionale del potenziale di riscaldamento globale del ciclo di vita, lasciando comunque un certo margine di flessibilità per le specificità nazionali.

Questo regolamento delegato promuove inoltre sinergie con altri strumenti legislativi, come l'utilizzo dei dati forniti dai produttori ai sensi del nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione e della normativa sull'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile.

Il regolamento delegato consente l'utilizzo di valori predefiniti qualora tali dati non siano disponibili.

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