Dal 15 giugno, la pubblica amministrazione taglia la parcella del professionista che ha debiti col Fisco superiori a 5mila euro. Va in vigore una disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2026, poi corretta dall'ultimo decreto fiscale (Dl 38 del 2026). L'ultima Manovra, infatti, si è stabilito che per i pagamenti entro i 5mila euro, da corrispondere al professionista, le pubbliche amministrazioni o le società a prevalente partecipazione pubblica, dopo aver effettuato i dovuti controlli, devono tagliare la parcella se il professionista ha cartelle esattoriali da pagare.
L'onorario viene così decurtato delle somme dovute all'Erario, che sono corrisposte dalla Pa direttamente all'agente della riscossione. A seconda della somma da corrispondere al professionista, il pagamento da parte della Pa può essere ridotto o addirittura bloccato se il debito del professionista supera l'ammontare della parcella.
Il meccanismo del taglio dell'onorario, per effetto del decreto fiscale, si applica solo nel caso i cui il professionista abbia ricevuto cartelle per un ammontare complessivo pari ad almeno 5mila euro.
La nuova misura si applica anche ai Ctu
Come ha chiarito il ministero della Giustizia, la nuova disposizione della legge di Bilancio si applica anche ai Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu). Con un'apposita circolare il ministero ha chiarito che «Gli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell'ambito delle spese di giustizia hanno l'obbligo di effettuare la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'importo, e quindi anche se inferiore a euro 5.000».
L'obbligo di verifica preventiva riguarda diverse categorie professionali tra cui: gli ausiliari del giudice e i periti di parte, i professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell'art. 54 del Tuir.
«In caso di accertata inadempienza del beneficiario - specifica il ministero -, l'Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro ufficio deputato alla liquidazione e al pagamento) procederà direttamente al pagamento in favore dell'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; l'eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario». «Diversamente dalla disciplina previgente - fa sapere ancora il dicastero -, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all'inadempienza accertata e contestuale versamento all'Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua».
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