Concorsi di progettazione, illegittimo richiedere il Pfte completo al solo vincitore

Il parere dell'Anac smonta la procedura più diffusa nei concorsi secondo cui è il solo vincitore a perfezionare la proposta al fine di giungere al livello di definizione di un Pfte

di Mariagrazia Barletta

Chiedere ai partecipanti dei concorsi di progettazione di presentare una minima parte degli elaborati progettuali compresi nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per poi chiedere al solo vincitore il completamento del Pfte va contro le indicazioni del Codice degli appalti. Ad affermarlo è l'Anac nel parere di precontenzioso 19 del 2026.

Nel Codice, il legislatore ha espressamente stabilito - afferma l'Anticorruzione - che il concorso di progettazione è finalizzato all'acquisizione della proprietà di un "progetto" e che quest'ultimo (come chiarito nella relazione illustrativa del Dlgs 36 del 2023) deve essere di livello pari al Pfte, con la conseguenza che nell'ambito del concorso di progettazione deve essere richiesta ai partecipanti la presentazione di tale livello, senza possibilità di acquisire documenti di natura e caratteristiche differenti.

Il parere richiama anche una precedente pronuncia dell'Authority, che seppur riferita al Codice previgente è - secondo l'Anac - ancora attuale. Tale pronuncia affermava che nei «concorsi di progettazione inerenti a lavori sono richiesti "esclusivamente" progetti con un livello di approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico ed economica, che, conseguentemente, deve essere redatto dai concorrenti del concorso per la partecipazione allo stesso, e non solo dal vincitore».

L'obiettivo del concorso di progettazione - veniva sottolineato allora - è «acquisire un progetto vero e proprio avente un livello di approfondimento almeno pari a quello del Pfte, a differenza dei concorsi di idee che invece hanno l'obiettivo di acquisire un'idea progettuale, un'opera dell'ingegno ad uno stadio non avanzato». «Con il concorso di progettazione - proseguiva la pronuncia - l'amministrazione seleziona un progetto e, conseguentemente, almeno un progetto di fattibilità che costituisce il primo livello progettuale, né si ritiene ammissibile la richiesta di elaborati di livello inferiore. Sotto altro profilo qualora la redazione del progetto di fattibilità debba essere completata dal solo vincitore non appare chiaro l'oggetto di valutazione della commissione giudicatrice, che, conseguentemente, potrà vertere su progetti più o meni completi, non aventi tutti i medesimi elaborati, con inevitabili ricadute in tema di concorrenza, par condicio e parità di trattamento».

Secondo l'Anac, quelle considerazioni, seppure riferite al vecchio Codice sono ancora valide, giacché nell'attuale Codice il legislatore ha stabilito (come chiarito nella Relazione Illustrativa) che il concorso di progettazione è finalizzato all'acquisizione della proprietà di un progetto di livello pari al Pfte.

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