La partecipazione ai concorsi di progettazione può essere utilizzata per la dimostrazione dei requisiti ai fini della partecipazione ad una gara di servizi di architettura e ingegneria? Dipende da cosa viene chiesto dalla stazione appaltante nella lex specialis, risponde il Tar Lazio, sezione Roma, nella pronuncia 13747 del 2026.
La sentenza prende in esame il caso di un ricorso presentato da una società seconda classificata in una gara di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'adeguamento sismico di una scuola.
La ricorrente contestava l'operato della stazione appaltante che aveva fatto valere i certificati di partecipazione a concorsi di progettazione presentati dalla società prima classificata a comprova dei requisiti tecnici professionali dello studio scelto per la componente di progettazione richiesta dall'appalto integrato. I certificati - contestava la società ricorrente - non facevano riferimento a servizi di architettura e ingegneria effettivamente svolti, come richiesto dal disciplinare di gara.
Nel caso specifico, il disciplinare di gara richiedeva, a pena di esclusione, che i soggetti incaricati della progettazione avessero eseguito servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare o di fattibilità tecnico-economica, definitiva o esecutiva, ovvero alla direzione dei lavori. I servizi dovevano essere espletati nel decennio precedente e si richiedeva l'esecuzione di uno o più servizi cosiddetti "di punta", di cui erano indicati gli importi minimi e le categorie di riferimento. Dunque, le previsioni del disciplinare presupponevano l'effettivo conferimento ed espletamento di un servizio di ingegneria e architettura.
Più nel dettaglio, il disciplinare richiedeva attività professionali concretamente svolte nell'ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto uno dei livelli progettuali dei lavori pubblici previsti dall'ordinamento oppure la direzione dei lavori, mentre non si riferiva ad attività ideative o concorsuali, cioè alla mera partecipazione a procedure concorsuali finalizzate all'individuazione della migliore proposta progettuale.
Dalla documentazione analizzata dai giudici è emerso che le esperienze professionali valorizzate dall'aggiudicataria ai fini della qualificazione dei progettisti indicati, e da questi dichiarate quali prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, sono consistite, in realtà, nella partecipazione degli stessi professionisti a due concorsi di progettazione conclusisi con il conseguimento del secondo posto e con l'attribuzione dei relativi premi. Allegati alla documentazione, i professionisti avevano inserito i certificati di partecipazione rilasciati dai due enti che avevano bandito i concorsi.
I certificati - affermano i giudici - «comprovano, pertanto, la partecipazione alle procedure concorsuali, la presentazione delle proposte progettuali richieste dai bandi e il conseguimento del riconoscimento premiale previsto per le proposte ritenute meritevoli, ma non attestano l'avvenuto affidamento e la successiva esecuzione di una prestazione professionale nell'ambito di un rapporto contrattuale né comprovano lo svolgimento di un incarico avente ad oggetto la redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, di un progetto definitivo, di un progetto esecutivo o di altra attività progettuale contemplata dal disciplinare». Dunque, tali esperienze concorsuali non possono essere ricondotte utilmente a servizi di ingegneria e architettura come richiesto dal disciplinare.
Diverso sarebbe stato se il disciplinate avesse valorizzato la qualità della proposta presentata nell'ambito di un concorso di progettazione o l'attribuzione di un riconoscimento premiale e non esclusivamente l'effettivo espletamento di prestazioni professionali di progettazione o direzione dei lavori.
Tale conclusione - aggiungono i giudici - non può essere superata dal fatto che «gli enti banditori hanno rilasciato certificati di buona esecuzione, con cui hanno qualificato tali esperienze come utilizzabili ai fini curriculari, ovvero hanno previsto, nel disciplinare concorsuale, l'assimilazione delle proposte premiate a servizi di progettazione». «Tali previsioni, infatti - concludono i giudici -, non valgono a modificare la natura dell'attività concretamente svolta, la quale, per quanto emerge dagli stessi certificati prodotti dall'aggiudicataria, rimane circoscritta esclusivamente alla partecipazione a una procedura concorsuale e al conseguimento del premio correlato alla posizione conseguita in graduatoria».
«Osserva il Collegio che la spendibilità di un'esperienza professionale nell'ambito di una procedura di affidamento non può plausibilmente dipendere dalla volontà dell'ente certificatore o dalle previsioni contenute nella disciplina di altra procedura selettiva, ma deve essere verificata alla luce della lex specialis della gara di volta in volta considerata - che, nella specie, non richiede esperienze progettuali in senso generico o titoli curriculari, bensì servizi professionali concretamente espletati - e della natura dell'attività effettivamente svolta».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: