Con la legge di Bilancio vengono riscritte le regole per le detrazioni edilizie. Il testo del disegno di legge, bollinato dalla ragioneria dello Stato, è arrivato alla Camera, dove inizia l'iter per la conversione in legge.
Potrà subire modifiche in fase di conversione, ma per ora il quadro dei bonus edilizi per il 2027 è così delineato:
Ecobonus
Il bonus si concretizza anche per il 2027 nella misura del 36%, innalzata al 50% per gli interventi sulle abitazioni principali.
Spetta per la riqualificazione degli edifici esistenti, compresi gli interventi realizzati sulle parti comuni, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nel Dm 11 marzo 2008 (allegato A, numero 2, lettera a), tabella 3).
La detrazione si applica anche per le spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, di cui al Dm 11 marzo 2008 (allegato B, numero 2), tabella 2).
Il beneficio fiscale si applica anche alle spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Rientrano nello sgravio anche le spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione). La detrazione spetta anche se al posto del vecchio impianto ne è installato un altro dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Si può fruire del bonus anche per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
Sono in ogni caso escluse dalla detrazione le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Possono, inoltre, essere portate in detrazione le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Sono detraibili anche le spese per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, riportati nel Dm 11 marzo 2008 (allegato B, numero 2), tabella 2); nonché quelle per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
Sono agevolati anche l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento, nonché l'installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Il bonus comprende anche le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, purché conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Possono, inoltre, essere portate in detrazione le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, che consentano di verificare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, di verificare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e di effettuare l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale da remoto.
La detrazione - da ripartire in dieci quote annuali - spetta fino a un ammontare complessivo di spesa pari a 96mila euro per unità immobiliare o, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, pari a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Possono usufruire della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, enti aventi le stesse finalità sociali rispondenti alle norme europee sull'housing providing e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
La rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione. Il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica per gli interventi sulle superfici opache dell'involucro e il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva sono asseverati da professionisti abilitati che redigono l'Attestazione della prestazione energetica degli edifici (Ape).
Il contribuente che vuole fruire dell'ecobonus deve acquisire la certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, o, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.
La certificazione energetica non è richiesta nel caso di installazione di pannelli solari, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e nemmeno per la sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Bonus ristrutturazioni
Anche la detrazione per le ristrutturazioni edilizie è confermata anche per il 2027 al 36% con l'aliquota maggiorata al 50% per la prima casa. Si calcola su un ammontare complessivo non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Spetta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per restauro e risanamento conservativo e per la ristrutturazione edilizia di parti comuni di edifici residenziali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione su singole unità immobiliari, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Sono agevolabili anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Il bonus ristrutturazioni spetta anche per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; nonché per l'eliminazione delle barriere architettoniche (anche in assenza di persone con disabilità nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto di lavori) e per l'attuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (installazione di cancellate, di recinzioni, porte blindate, vetri antisfondamento, etc..).
Beneficiano dello sgravio anche: le opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico, l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, gli interventi di bonifica dall'amianto e l'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
Bonus mobili ed elettrodomestici
Per il 2027 è confermato anche il bonus per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
Lo sgravio comprende mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori).
Contributo per l'acquisto di elettrodomestici
Viene rifinanziato con 50 milioni di euro per il 2027 il fondo, istituto presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, per il finanziamento del contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Dovranno essere definiti con un decreto attuativo i criteri e le modalità per l'accesso al contributo. Il bonus - non legato alle ristrutturazioni edilizie - era stato attivato anche nel 2025 e consisteva in un contributo economico per la sostituzione di grandi elettrodomestici con altri più efficienti dal punto di vista energetico.
Sisma-bonus
Il sisma-bonus vale per le misure antisismiche, ossia per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzate sulle parti strutturali degli edifici. Si applica anche alla redazione della documentazione obbligatoria necessaria a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Inoltre, gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, nel caso riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli interventi devono essere realizzati su edifici ubicati in zone a media o alta pericolosità sismica (zone 1, 2 o 3) a destinazione residenziale o produttiva. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per la verifica e la classificazione sismica.
Possono usufruire della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, enti aventi le stesse finalità sociali rispondenti alle norme europee sull'housing providing e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
La detrazione spetta nella misura fissa del 36% ed è incrementata al 50% per gli interventi realizzati su abitazioni principali, calcolata su un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Confermato il sisma-bonus-acquisti
Il disegno di legge di Bilancio conferma anche il cosiddetto sisma-bonus acquisti nella misura del 36%, innalzato al 50% per chi acquista una casa da adibire ad abitazione principale. Va ricordato che tale beneficio consente agli acquirenti di applicare la detrazione fiscale nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione (anche con variazione volumetrica) di immobili ubicati in comuni ricadenti nelle zone 1, 2 o 3 di rischio sismico, realizzati - conseguendo il miglioramento di almeno una classe sismica - da imprese che provvedano all'alienazione del nuovo immobile entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.
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