La villetta, intesa come singola unità immobiliare di un complesso a schiera, è esclusa dal super-sismabonus, ossia dalla detrazione maggiorata al 110 per cento cui hanno diritto (a determinate condizioni) gli interventi antisismici. Ad affermarlo è la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni.
Prima di analizzare il chiarimento, va premesso che l'istituzione della Commissione consultiva è stata prevista dal Decreto Mit 58 del 2017 con il quale sono state emanate le linee guida (attuative del sismabonus) per la classificazione del rischio sismico nelle costruzioni. Si tratta del Dm Infrastrutture che ha stabilito come attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico e come i professionisti devono attestare l'efficacia degli interventi al fine di ottenere le agevolazioni fiscali del sismabonus.
L'articolo 4 del Dm prevede infatti l'istituzione di una Commissione consultiva che monitori l'applicazione delle linee guida e del Dm di emanazione delle stesse. Inoltre - da quanto si apprende da una recente circolare del Cssllpp - la Commissione consultiva fornisce anche chiarimenti in merito al sismabonus, e non solo relativamente alle questioni strutturali, come precisato più avanti.
Nell'ambito dell'attività di consulenza, la Commissione ha fornito una serie di risposte a quesiti ad essa indirizzati, raccolte in un documento contenente risposte a sei richieste di chiarimento. La risposta numero sei affronta il tema dell'indipendenza funzionale e dell'accesso agli sgravi fiscali di interventi realizzati su un'unità immobiliare inserita in un edificio a schiera.
Sismabonus e unità strutturale
Ai fini dell'applicazione del sismabonus o del super-sismabonus, più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all'Unità strutturale (Us) chiaramente individuabile secondo le Ntc 2018 e facendo riferimento anche alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7. Secondo quest'ultima, in particolare, «L'Us è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'Us deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse».
Premesso ciò e riferendosi sempre al solo caso di applicazione del sismabonus o super-sismabonus, la villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio, è senza dubbio esclusa dall'incentivo, afferma la Commissione consultiva.
«Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso "a schiera" - si legge ancora nella risposta - non rientra nella definizione di Us suesposta, avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un'altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse».
IL TESTO CON LE RISPOSTE AI SEI QUESITI
La composizione della commissione consultiva
La commissione consultiva, presieduta da Massimo Sessa, presidente del Csllpp, e coordinata da Mario Avagnina e Mauro Dolce, rispettivamente membro del Cssllpp e componente della Protezione Civile, è composta da rappresentanti dei Consigli nazionali di Architetti e Ingegneri, del Cssllpp, dell'Enea. dell'Agenzia delle Entrate, del Mit, del Mef, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Mise, del Cnr e dell'Abi, dell'Ance e dell'Ania e da un pool di esperti (si veda la circolare del 22 ottobre del Cssllpp, che ne specifica la composizione).
La commissione - come specificato nella circolare del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 22 ottobre - fornisce chiarimenti su aspetti tecnici, ma anche fiscali, legati agli interventi volti alla riduzione del rischio sismico. La Commissione fornisce - si legge nella circolare - risposte univoche ai numerosi quesiti già pervenuti, affrontando non soltanto aspetti riguardanti esclusivamente la capacità resistente della struttura ma, contestualmente, anche aspetti fiscali, relativi al contenimento energetico delle costruzioni e alle procedure di applicazione della misura fiscale.
di Mariagrazia Barletta
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