Concorsi pubblici semplificati e sblocco per quelli già banditi: ecco cosa cambia

di Mariagrazia Barletta

Arrivano i concorsi pubblici in modalità semplificata e il potenziale sblocco di quelli già in corso. Si punta ad una sola prova orale ed una scritta, ad una preselezione per titoli e allo svolgimento delle prove in sedi decentrate con l'ausilio di tecnologie informatiche e digitali. A prevederlo è il decreto «Contenimento Covid» (Dl 44 del 2021, articolo 10) in vigore dal 1° aprile.

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Procedure da avviare

Per le procedure future l'obiettivo è ridurre i tempi di reclutamento. Le amministrazioni devono prevedere prove in modalità semplificata: vanno utilizzati strumenti informatici e digitali per le prove scritte e orali. L'orale si fa in videoconferenza, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

L'accesso alle prove avviene tramite valutazione dei titoli. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono anche concorrere alla formazione del punteggio finale. Inoltre, limitatamente ai concorsi per personale non dirigenziale vanno previste una sola prova orale e una scritta.

Se hanno a disposizione le risorse necessarie, le amministrazioni possono anche optare per lo svolgimento delle prove in più sedi, sparse sul territorio. Le prove decentrate, inoltre non necessariamente devono essere espletate nello stesso momento, ma deve comunque essere garantita la loro omogeneità al fine di assicurare a tutti i candidati lo stesso grado di difficoltà.

Concorsi già banditi, sblocco delle prove sospese

Fino al termine dello stato di emergenza (al momento prorogato al 30 aprile 2021), per i bandi che risultano già pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del Dl «Contenimento Covid»), gli enti banditori possono ricorrere a strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle selezioni e possono effettuare le prove, anche non contestuali, in diverse sedi.

Se poi, per il concorso già bandito, non è stata ancora svolta alcuna attività di selezione, l'amministrazione può riaprire il bando e i termini per le candidature, inserendo una valutazione per titoli come primo "sbarramento". In pratica, la valutazione dei titoli e dell'esperienza andrebbe a prendere il posto delle consuetudinarie preselezioni. Alla riapertura dei termini di partecipazione deve essere data adeguata pubblicità, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie speciale «Concorsi ed esami»). Anche in questo caso, se il bando è per profili non dirigenziali, è possibile affidarsi ad una sola prova scritta e ad un solo colloquio orale.

Bandi pubblicati dopo il 1° aprile e fino al termine dello stato di emergenza

Per i concorsi che saranno pubblicati durante lo stato di emergenza le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e un solo orale anche per i concorsi volti all'assunzione di personale dirigenziale.

Commissioni suddivise in sottocommissioni in caso di concorsi decentrati

Nel caso di concorsi da svolgere su più sedi, le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni. In questo caso vanno presi accorgimenti ad hoc per garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

 Il nuovo protocollo anti-Covid

«Le nuove norme sono state anticipate, lo scorso 29 marzo, dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L'aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni», informa il ministero per la Pa in una nota.

«Il tetto - continua la nota - non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio». Sei le regole elencate dal ministero: obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all'atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; prova di durata massima pari ad un'ora; obbligo di indossare mascherine FFP2; svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti; percorsi dedicati di entrata e di uscita; adeguate volumetrie di ricambio d'aria per ogni candidato. 

 di Mariagrazia Barletta

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