Superbonus e altri bonus edilizi: ecco il decreto Mite con i nuovi prezzi-soglia per gli interventi di efficientamento

Per le prestazioni professionali rientranti nei bonus si applicano i valori massimi del Dm Parametri

di Mariagrazia Barletta

È stato firmato dal ministro Cingolani il decreto del ministero della Transizione ecologica che stabilisce i tetti massimi da considerare nelle asseverazioni della congruità delle spese per gli interventi "trainanti" e di efficientamento del Superbonus e per gli interventi di riqualificazione energetica legati ai bonus edilizi cosiddetti "minori" quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Dopo il passaggio in Corte dei Conti, il decreto sarà pubblicato ed entrerà in vigore trascorsi 30 giorni dall'ingresso in Gazzetta ufficiale.

Dunque, i nuovi costi massimi, specifici per alcuni lavori di efficentamento energetico, si applicano agli interventi i cui «titoli edilizi» vengono presentati dopo l'entrata in vigore del Dm. L'entrata in vigore del Dm Mite manderà in soffitta l'allegato I del Dm Requisiti tecnici (Dm 6 agosto 2020).

Il Dm Mite

Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, i tetti massimi contenuti nel Dm Mite si applicano agli sgravi anche "minori" (nello specifico: ecobonus e bonus facciate) quando si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per gli interventi dell'ecobonus, si utilizzano anche in caso di fruizione diretta delle detrazioni. 

I massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l'ecobonus, aumentandoli almeno del 20%. Il rischio di avere voci omnicomprensive è stato superato forse solo parzialmente. Rispetto alle prime bozze, sono stati esclusi dai massimali l'Iva, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Ma c'è un passaggio del Dm che in qualche modo sembrerebbe riproporre quel meccanismo: all'articolo 4 (che modifica il punto 13 dell'allegato A al Dm Requisiti tecnici) si legge che nel caso in cui le verifiche sui costi massimi specifici per tipologia di intervento «evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi». Dal passaggio, non chiarissimo, sembrerebbe che il pericolo non sia scampato del tutto.

Per tutti i costi non previsti nel decreto si fa riferimento ai i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice Dei. 

Dunque, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento contenuti all'allegato A al Dm. Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell'energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, i limiti sono quelli già individuati dal Dl Rilancio.

Prestazioni professionali secondo i valori massimi del Dm Parametri

Tra le prestazioni professionali da includere nelle spese ammesse ai benefici fiscali, va considerata anche l'asseverazione della congruità dei prezzi.

In particolare, alle prestazioni professionali connesse agli interventi agevolati vanno applicati i valori massimi del Dm Parametri. Più nel dettaglio, sono detraibili anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, comprese la redazione dell'Attestato di prestazione energetica (Ape) e le asseverazioni sulla rispondenza al Dm Requisiti e sulla congruità della spesa. Tali oneri sono calcolati - stabilisce il nuovo Dm - secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016.

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