L'intelligenza artificiale può essere usata solo come supporto all'attività professionale, ma non può sostituire il lavoro intellettuale che deve sempre prevalere sull'utilizzo di strumenti di Ia. Inoltre, per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
A stabilirlo è la legge 23 settembre 2025 n. 132 sull'uso dell'intelligenza artificiale, che all'articolo 13 riserva alcune misure alle professioni intellettuali. La legge è andata in vigore il 10 ottobre.
Molto utili i modelli di informativa predisposti dal Consigli nazionale degli ingegneri.
I modelli messi a disposizione, utili anche per gli architetti sono due. «Il primo, nella forma di autocertificazione ("Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"), è idoneo ad essere utilizzato sia nei rapporti con la committenza, privata e pubblica, sia come elemento di informativa generale nei confronti dell'Ordine professionale di appartenenza, per i profili di rispetto degli obblighi deontologici», scrive il Cni.
«Il secondo, in forma di semplice dichiarazione (intitolato, appunto, "Dichiarazione"), è idoneo a essere utilizzato esclusivamente nei rapporti professionali con la committenza, ed eventualmente associato alla comunicazione riguardante l'accettazione dell'incarico professionale ed il preventivo scritto».
Va ricordato che il codice deontologico degli architetti nel preambolo affronta il tema dell'uso etico dell'Ia: «Il Professionista, nella propria attività professionale - dice il codice -, si impegna a utilizzare l'Intelligenza artificiale in modo etico e responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e riservatezza. Si impegna a garantire che l'uso dell'Intelligenza artificiale nei propri progetti rispetti i valori fondamentali della professione, promuovendo la qualità, la sicurezza e il benessere dell'utente».
Inoltre, di Ia si occupa anche il disegno di legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali che prevede l'aggiornamento dei Codici deontologici affinché «garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto».
Quanto al documento elaborato dal Cni per i propri iscritti, che entra nel dettaglio delle implicazioni della nuova legge, questo ricorda anche che «Se l'IA produce errori (es. calcolo strutturale sbagliato, simulazione energetica falsata) e il professionista non ha vigilato, resta responsabile in sede civile per danni al cliente o a terzi». Inoltre, «l'assicurazione professionale potrebbe non coprire il danno se si dimostra uso negligente o non dichiarato di IA».
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