Non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 35mila euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Sale, dunque, di 5mila euro, passando da 30mila a 35mila euro, la soglia - relativa al reddito da lavoratore dipendente - che non consente l'ingresso o la permanenza nel forfettario, ossia nel regime che applica l'aliquota unica al 15%, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
A prevedere questo innalzamento di cinque punti percentuale è il disegno di legge di Bilancio approvato venerdì in Consiglio dei ministri. Tale incremento era stato deciso per il solo 2025 dalla precedente legge di Bilancio. La manovra di quest'anno - che ora dovrà essere convertita in legge dal Parlamento - ne prevede la proroga anche per il 2026.
A meno che non vi provveda il Parlamento in fase di conversione, non cambiano le altre caratteristiche del regime.
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Imposta sostitutiva unica al 15%
Resta dunque al 15% l'imposta unica prevista dal regime fiscale, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ovviamente, la soglia di reddito va verificata facendo riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario.
Le spese calcolate a forfait
I contribuenti che fruiscono del regime forfettario continuano a non poter dedurre le spese legate all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei contributi previdenziali (contributo soggettivo e di maternità). Le spese continueranno ad essere calcolate a forfait, applicando il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78 per cento.
Significa che il 22 per cento dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte. Ad esempio, immaginando che un professionista abbia in un anno solare percepito compensi per 40mila euro, il reddito imponibile sarà pari a 31.200 euro. Dal reddito così determinato sono deducibili il contributo soggettivo e quello di maternità versati nel periodo d'imposta. Sottratti tali contributi, si calcolano le imposte da pagare applicando l'aliquota fissa del 15%.
LA FORMULA
Imposta netta = 0,15 * [(Compensi percepiti * 0,78) - (contributi soggettivo + maternità)]
Le altre cause ostative
Non subiscono modifiche le altre cause di esclusione dal regime. Va ricordato che sono impediti l'ingresso e la permanenza nel regime ai contribuenti che abbiano sostenuto spese, per un ammontare complessivo pari o superiore a 20mila euro, per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. Restano esclusi dal regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Non può avvalersi del regime forfettario, inoltre, il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività - quella della società controllata e quella del professionista autonomo - sono correlate.
Certificazione unica non più obbligatoria
Va ricordato che dal 2024 è stato abolito l'obbligo di inviare la certificazione unica a chi applica il regime forfettario o quello di vantaggio, per effetto del decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari (Dlgs 1 del 2024, art. 3) pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 12 gennaio 2024. Il Dlgs va a modificare il Dpr 322 del 1998 ed esonera i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti minimi e forfettari dall'invio della certificazione unica.
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