Occorre la presenza di un restauratore per il collaudo quando si interviene su beni culturali con lavori in OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), e indipendentemente dalla tipologia specifica dell'intervento. Lo chiarisce il ministero delle Infrastrutture in una risposta ad una stazione appaltante fornita tramite il servizio di supporto giuridico.
Il chiarimento fa riferimento all'art. 22, comma 1, dell'allegato II.18 del Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023) secondo cui: «Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento».
«La ratio della disposizione - scrive il Mit - afferisce alla natura del bene sottoposto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali (Dlgs. 42 del 2004), il che implica la necessità dello svolgimento del collaudo con competenze specifiche».
Una necessità che riguarda anche lavori che non coinvolgono elementi di pregio e anche opere di manutenzione ordinaria.
«Anche se i lavori non riguardano elementi di particolare pregio, come affreschi o decorazioni - spiegano gli esperti del ministero - occorre considerare che il bene è comunque sottoposto a vincolo e che qualsiasi intervento può avere impatto sulla integrità dello stesso bene. Anche se si tratta di lavori di manutenzione ordinaria, come la pulizia o la sostituzione di elementi non originali, in generale la presenza del restauratore risulta comunque necessaria per garantire che gli interventi rispettino i principi di conservazione e che non compromettano l'integrità del bene vincolato, anche se non sono direttamente coinvolti elementi di pregio».
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