Ponti termici, obbligo di verifica dal 3 giugno col nuovo Dm "Requisiti minimi"

Va in vigore il nuovo decreto, con impatti sulle verifiche della legge 10 e sull'attestato di prestazione energetica (Ape)

di Mariagrazia Barletta

Verifica più accurata dei ponti termici per una migliore valutazione della prestazione energetica. È questa una delle novità più importanti introdotte dal nuovo Dm "Requisiti minimi" (decreto 28 ottobre 2025), che modifica il decreto 26 giugno 2015 sul calcolo delle prestazioni energetiche e sulla definizione dei requisiti minimi degli edifici. Il nuovo decreto sarà in vigore dal  3 giugno 2026 con impatto sulle verifiche della legge 10 e sull'Attestato di prestazione energetica (Ape).

Il decreto modica i valori dell'edificio di riferimento, introducendovi i ponti termici. La conseguenza è che per le nuove costruzioni, per le demolizioni e ricostruzioni e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il Dm impone una accurata verifica di alcune tipologie di ponti termici. Non tutte le tipologie vengono considerate, ma esclusivamente i nodi: aggancio-balcone, davanzale-serramento, spalla-serramento, architrave-serramento e cassonetto-serramento. Si tratta di una modifica importante, in quanto il Dm 26 giugno 2015 non li considerava nell'edificio target, limitandosi alle trasmittanze comprensive dei ponti termici.

Va ricordato che si intende per edificio di riferimento un edificio identico all'edificio reale in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici lorde, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione, destinazione d'uso e situazione al contorno, avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminanti per legge.

A ciascuna tipologia di ponte termico il Dm (tabella 5-bis) associa i valori delle trasmittanze termiche lineiche, in funzione delle zone climatiche e delle modalità di inserimento (a filo interno o esterno) delle strutture disperdenti. 

Applicando i ponti termici all'edificio di riferimento - rispetto a quanto disponeva il Dm del 2015 - si ottiene un aggravio delle dispersioni e questo incide sulle verifiche di tipo prestazionale e, in particolare, sull'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento (EPH,nd) e sull'indice di prestazione termica utile per il raffrescamento (EPC,nd).

L'impatto è anche sulla verifica della trasmittanza per le ristrutturazioni di secondo livello. In questo caso, il Dm prevede la verifica di trasmittanza delle strutture e la verifica di trasmittanza in sezione corrente. La prima - a differenza della seconda - include i ponti termici e - rispetto al vecchio Dm - cambia il valore limite con cui bisogna confrontarsi. Il valore della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici non deve essere superiore alla trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici. Nella formula va considerato il coefficiente lineico di trasmissione che le nuove tabelle riportano per i più frequenti ponti termici (pilastro, solaio interpiano, aggancio balcone, angolo, parete interna, copertura, angolo convesso, davanzale-serramento, spalla-serramento, architrave-serramento, balcone-sezione su serramento), in funzione della zona climatica e della posizione dell'isolante (sul lato interno, su lato esterno o in intercapedine). Per i calcoli si fa riferimento alle misure esterne lorde.

Quanto alle riqualificazioni energetiche, la verifica della trasmittanza termica non tiene conto dei ponti termici. Per le ristrutturazioni di secondo livello il decreto elimina la verifica dell'H'T, ossia del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello il valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico è rivisto in funzione della zona climatica e alla percentuale di involucro trasparente.

Il Dm 28 ottobre 2026 contenente le modifiche al decreto "Requisiti minimi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: