Requisiti minimi, cosa cambia per l'Attestato di prestazione energetica

Il ministero dirama le indicazioni operative e di coordinamento tra le diverse disposizioni in materia di efficienza energetica

Arrivano i primi chiarimenti del ministero dell'Ambiente in merito al nuovo decreto "Requisiti minimi" (Dm 28 ottobre 2025), entrato in vigore lo scorso 3 giugno. Il documento aiuta anche nella lettura integrata con altre rilevanti normative in materia di efficienza energetica, tra cui il Dlgs 192 del 2005 e le linee guida 26 giugno del 2015.

E, dal coordinamento dei due testi, arriva la risposta a un primo quesito: alla luce del nuovo decreto 28 ottobre 2025 che ha introdotto importanti correzioni al vecchio Dm "Requisiti minimi" del 2015, è necessario aggiornare gli Attestati di prestazione energetica (Ape) visto che le nuove regole modificano l'edificio di riferimento e impattano sul calcolo delle prestazioni?

La risposta è negativa. Le regole che obbligano alla redazione dell'Ape non sono cambiate e continuano ad essere definite dal Dlgs 192 del 2005. Dunque, non si è obbligati a redigere un nuovo Attestato per il semplice fatto che è cambiata la normativa di riferimento.

L'attestato di prestazione energetica - scrive il ministero - è rilasciato o prodotto nei casi previsi dai commi 1 e 6 dell'art. 6 del Dlgs 192. L'aggiornamento dell'Ape, a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, deve essere effettuato qualora vi fosse la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti dall'art. 6 del Dlgs 192/05 (edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, compravendita, nuove locazioni, esposizione dell'Ape negli edifici pubblici, pubblicazione di annunci immobiliari e contratti per la gestione di impianti termici o di climatizzazione in edifici pubblici).

Libretto di impianto

Il Mase ricorda anche che emettere un Ape senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l'impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal Dlgs.192/05 e dal Dpr 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 dello stesso Dlgs 192/05

All'atto dell'emissione dell'Ape, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l'impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.

Viene inoltre precisato che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l'Ape e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell'Attestato di prestazione energetica è di dieci anni.

L'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile si calcola utilizzando le misure esterne lorde

IL calcolo del valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento ai fini della determinazione della scala di classificazione, in coerenza con le prescrizioni dell'edificio di riferimento per la determinazione dei limiti di cui al Dm "Requisiti Minimi", deve essere effettuato utilizzando le misure esterne lorde (derivanti dall'imputazione delle misure esterne lorde dell'edificio reale oggetto di Ape).

L'Ape fa riferimento all'unità immobiliare

Gli Attestati di prestazione energetica devono essere riferiti all'unità immobiliare, intesa come parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente. Ciò a prescindere dal fatto che vi siano porzioni della stessa unità immobiliare con differenti destinazioni d'uso, o che l'unità immobiliare abbia in comune gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio.

Il Mase fa notare che la suddivisione tra unità immobiliari è legata all'uso separato dal resto dell'edificio, mentre la suddivisione in zone termiche è legata ai parametri energetici di ciascuna porzione. In merito al caso descritto dovrà quindi essere prodotto - viene ricordato nel documento - un unico Ape, contraddistinto da differenti zone termiche; l'unità immobiliare verrà classificata in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di valore del fabbisogno energetico totale di zona.

Il Mase precisa anche che per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l'obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato.

Impianti e energia primaria non rinnovabile

Il documento chiarisce che l'energia rinnovabile prodotta da impianti installati nell'edificio reale (ad esempio solare termico e fotovoltaico) non va a ridurre il valore dell'energia primaria non rinnovabile dell'edificio di riferimento ai fini della classificazione, poiché tale edificio di riferimento è considerato privo di impianti in situ utilizzanti fonti energetiche rinnovabili.

Destinazione d'uso

Un altro chiarimento riguarda le funzioni: nel documento viene spiegato che non è ammessa la possibilità di produrre un Ape nel quale sia indicata contemporaneamente, come destinazione d'uso, "residenziale" e "non residenziale". Questo poiché, secondo quanto indicato all'art. 1 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 - linee guida, nel caso in cui coesistano porzioni di immobile adibite ad usi diversi, laddove non sia possibile trattare separatamente diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Da tenere presente che - ricorda sempre il Mase ., considerando la metodologia di calcolo, è praticamente sempre possibile la suddivisione in zone termiche; tuttavia, nei rari casi in cui questo non sia possibile, si suggerisce di classificare secondo la destinazione d'uso prevalente.

Il testo con i chiarimenti del Mase

Per approfondire:
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Integrazione colonnine di ricarica, dal 3 giugno obblighi più severi

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