Dopo lo stop di febbraio, è di nuovo attivo il portale dell'Enea per l'invio delle comunicazioni da trasmettere per i lavori di efficientamento energetico che beneficiano dell'ecobonus e del bonus per le ristrutturazioni edilizie.
La riattivazione del portale è stato comunicato dall'ente, che l'ha rispristinato dal 25 giugno dopo l'aggiornamento richiesto dall'entrata in vigore del nuovo Dm cosiddetto "Requisiti minimi" (Dm 28 ottobre 2025) e del Dlgs di recepimento della direttiva Red III (n. 5 del 2025).
L'invio delle schede descrittive era stato sospeso da 4 febbraio 2026: per interventi iniziati a partire da tale data era stata inibita la trasmissione delle comunicazioni, per consentire l'aggiornamento del portale alle nuove disposizioni.
Per tali interventi (ovvero con data di inizio dei lavori a partire dal 4 febbraio 2026), il termine di novanta giorni viene ora calcolato a partire dalla data di riattivazione del portale, ossia dal 25 giugno. Dunque, chi non ha potuto inviare le comunicazioni, ossia in caso di lavori terminati dopo il 4 febbraio, dovrà farlo entro il 23 settembre 2026.
Va ricordato che come per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere per via telematica all'Enea anche le informazioni sugli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.
Ecobonus
Nella scheda relativa ai lavori incentivati con l'ecobonus vanno riportati: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; i dati identificativi dell'edificio; la tipologia di intervento eseguita; il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; il costo dell'intervento comprensivo delle spese professionali; l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione "dati da Ape della scheda descrittiva. Va, inoltre, compilata la scheda descrittiva prevista dal Dm 26 agosto 2020 sui requisiti tecnici da rispettare per l'ammissione al bonus per l'efficientamento energetico (art, 6, comma 1, lettera g).
La guida dell'Agenzia delle Entrate all'ecobonus, riprendendo una vecchia circolare del 2010, ricorda che i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell'attestazione della funzionalità dell'impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un'autocertificazione del contribuente.
Ristrutturazioni edilizie
Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni, la comunicazione - anche in questo caso - va inviata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Un adempimento che serve all'ente di effettuare un monitoraggio sul risparmio energetico conseguito a seguito di lavori di ristrutturazione.
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea - per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni - non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni. La guida sui dati da trasmettere all'Enea è in fase di aggiornamento alla data di redazione del presente articolo (29 giugno 2026). I dati da trasmettere sono indicati dall'Enea in una tabella riassuntiva pubblicata sul sito dedicato al bonus casa.
Per "data di fine lavori" - scrive l'Enea nelle Faq - si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista.
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