Direzione lavori e coordinamento della sicurezza: cumulo delle funzioni obbligatorio se non ci sono interferenze

La nuova pronuncia del Tar (Abruzzo) in contrasto con una precedente sentenza

di Mariagrazia Barletta

Una nuova sentenza del Tar - questa volta dell'Abruzzo - si sofferma sugli obblighi di cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione interpretando l'articolo 114, comma 4 del Codice degli appalti (Dlgs 36 del 2023). La recente pronuncia (n. 328 del 2026) integra e in parte contrasta una recente sentenza del Tar Puglia.

Il Tar Abruzzo - L'Aquila analizza il caso di una gara per l'affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di un nuovo polo scolastico di importo di quasi 8 milioni di euro. La gara era stata aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il ricorso - presentato dal secondo classificato - richiedeva l'annullamento della determina di aggiudicazione per diversi motivi, primo tra tutti la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 114, comma 4, del Codice.

Secondo tale comma «Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia».

In virtù di tali disposizioni, secondo il ricorrente, non era possibile indicare nell'offerta un unico nominativo che coprisse il ruolo sia il ruolo di direttore dei lavori che di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, come aveva fatto la società risultata vincitrice della gara. Questo per due ragioni, una quantitativa: l'importo dei lavori superava la soglia del milione di euro; l'altra qualitativa: il nuovo polo scolastico è «un'opera connotata da un'elevata complessità tecnica e organizzativa, caratterizzata da un significativo rischio di interferenze tra le diverse lavorazioni».

Secondo i giudici amministrativi - che respingono il ricorso - il cumulo fra le due figure - direttore dei lavori e Cse - «risulta necessario per lavori di importo inferiore al milione di euro e anche nel (diverso) caso in cui tali lavori presentino un importo superiore a tale soglia ma gli stessi siano non complessi e non vi siano rischi di interferenze».

Il Collegio - dunque - «ritiene che il comma 4 dell'art. 114 del codice degli appalti prevede un obbligo assoluto del cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di importo inferiore al milione di euro mentre, per lavori superiori a tale soglia, l'obbligo di cumulo vi è solo se tali lavori sono non complessi e non presentano rischi di interferenze».

Secondo i giudici, inoltre l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'opera da realizzare sia connotata «da un'elevata complessità tecnica e organizzativa, caratterizzata da un significativo rischio di interferenze tra le diverse lavorazioni» è «del tutto apodittica e non dimostrata».

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