L'obbligo di aggiornamento del Psc non decade se il cantiere è fermo

La pronuncia della Corte di Cassazione

L'obbligo di costante aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), che ricade tra i compiti del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse), non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte. Lo dice la Corte di Cassazione (sentenza 28466 del 27 luglio).

«Sebbene le lavorazioni siano ferme - si legge nella pronuncia -, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore (Cse, nda) e la necessità di presa in carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l'accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione delle manutenzioni».

In Cassazione finisce il caso di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione condannato dal tribunale di Napoli al pagamento di un'ammenda di 3mila euro in quanto ritenuto colpevole per non aver adeguato il Psc all'evoluzione dei lavori. Da quanto si evince dalla sentenza il Cse era subentrato ad un precedente professionista quando il cantiere non era più operativo in quanto posto sotto sequestro. Condizione che avrebbe reso impossibile al Cse - sostiene la difesa - l'accesso al cantiere.

La sentenza richiama l'articolo 92 del testo unico sulla sicurezza che, nel definire gli obblighi del Cse, prevede anche l'obbligo di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

I compiti che il Cse è chiamato a svolgere, afferma la Cassazione, non sono «limitati alla, seppur prevalente, valutazione del rischio interferenziale tra le varie lavorazioni in corso». Secondo i giudici, la normativa non esclude, infatti, che il Cse debba vigilare operativamente sul cantiere considerando anche «la sua dimensione statica» ed è illogico pensare - così come sostenuto dalla difesa - che il Psc sia operativo solo quando vi sono delle lavorazioni in corso e che sia possibile disinteressarsi della sicurezza dell'area anche in relazione al possibile accesso di estranei.

L'obbligo immanente di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori - si legge nella pronuncia - deve comprendere «anche un'interruzione del cantiere e, come nel caso in esame, la collocazione di attrezzature potenzialmente pericolose, quali una gru, che non possono non essere considerate nel piano di sicurezza e coordinamento attualizzato».

La sentenza mette anche in discussione l'impossibilità del ricorrente ad aggiornare il Psc in quanto il cantiere sarebbe stato inaccessibile. In ogni caso, ricorda la Cassazione, l'accettazione dell'incarico comporta, salvo un deliberato proposito criminoso, anche la valutazione di poterlo svolgere secondo le bonae leges artis, ossia a regola d'arte.

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