L'Anac pubblica la relazione illustrativa al bando tipo n. 2 sui servizi di architettura e ingegneria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e divenuto efficace e vincolante dallo scorso 30 maggio.
Il documento riporta le argomentazioni poste a fondamento delle scelte effettuate e delle soluzioni proposte dall'Authority, richiamando a supporto, quando già presenti, le prime pronunce giurisprudenziali. Ne emerge un documento corposo sull'attuale disciplina dei servizi di ingegneria e architettura.
La relazione ricorda che l'articolo 83 comma 3 del Codice degli appalti precisa che «Successivamente all'adozione da parte dell'Anac di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo». Dunque anche il bando-tipo, o meglio il disciplinare-tipo sui Sia ha un peso e un'importanza rilevanti.
È un documento guida per le procedure aperte telematiche per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L'Anac ricorda anche che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è da intendersi come "esclusivo" per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140mila euro e deve, pertanto, essere utilizzato anche nei casi di procedura negoziata prevista dal vigente Codice anche relativamente all'affidamento dei Sia per importi dai 140mila euro in su. Viene chiarito, inoltre, che le clausole del disciplinare tipo sono vincolanti per le stazioni appaltanti, fatte salve le parti appositamente indicate come "facoltative o alternative ", per le quali è espressamente consentita una flessibilità applicativa.
Per approfondire:
• Servizi di architettura, divieto di prestazioni gratuite e +10% al compenso anche se il Bim non è obbligatorio per legge
• Bando-tipo servizi di architettura e ingegneria in vigore dal 30 maggio
• Contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, l'Anac approva il bando-tipo
Seppure subordinato ai necessari adattamenti, il bando-tipo è vincolante - scrive l'Anac - per i servizi di architettura e ingegneria nell'ambito del Beni culturali. «Poiché i servizi di ingegneria ed architettura sui beni culturali richiedono, tuttavia, specializzazioni del tutto peculiari, l'applicazione del Bando Tipo - precisa l'Anticorruzione - è subordinata ai necessari adattamenti derivanti da: mancata applicazione dell'istituto dell'avvalimento (articolo 132 comma 2); requisiti di qualificazione, nonché livelli e contenuti della progettazione e modalità del collaudo individuati nello specifico Allegato II.18 (articolo 133)».
Interessanti anche le delucidazioni che riguardano il soccorso istruttorio, nella cui sezione dedicata il disciplinare-tipo recepisce gli orientamenti della giustizia amministrativa. Più nel dettaglio viene specificato che ora è possibile distinguere tra: soccorso integrativo o completivo, soccorso sanante, soccorso istruttorio in senso stretto e soccorso correttivo.
Il soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'articolo 101) mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, della documentazione inerente l'offerta ).
Il soccorso sanante (comma 1 lettera b), dell'articolo 101) consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, eccettuate quelle che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
Il soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3 dell'articolo 101) abilita le stazioni appaltanti (o l'ente concedente) a chiedere chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, fermo restando in ogni caso il divieto di apportarvi qualunque modifica.
Il soccorso correttivo (comma 4 dell'articolo 101): che prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente, abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell'anonimato e del limite sostanziale della immodificabilità dei contenuti.
La relazione illustrativa del bando tipo n.2
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: