Contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria, l'Anac approva il bando-tipo

Il bando risolve dubbi interpretativi non risolti col Correttivo al Codice e tiene conto della legge sull'uso dell'Intelligenza artificiale

Con delibera 153 del 15 aprile 2026, appena pubblicata sul suo sito, l'Anac ha approvato il bando tipo numero 2 sull'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Il bando tipo affronta alcuni dubbi interpretativi relativi al Codice degli appalti e non risolti neanche dal Correttivo. Il documento fornisce soluzioni condivise  nell'ambito di un apposito tavolo tecnico istituito presso l'Autorità con i rappresentanti di Itaca/soggetti aggregatori, regioni, Ifel/Anci, Invitalia, Consip, Oice, Ance, Cni, Cng, Cnappc,  Rete delle professioni tecniche, Mit, Anas e Agenzia del Demanio. 

Il bando-tipo tiene, inoltre, conto delle disposizioni previste dalla legge n. 132 del 2025 sull'uso dell'intelligenza artificiale", e in particolare dall'art. 13 che riguarda le professioni intellettuali. In attuazione di tale articolo sono state introdotte nel bando tipo e nella domanda di partecipazione, clausole che prevedono che i partecipanti dichiarino se hanno utilizzato nella predisposizione dell'offerta o intendono utilizzare in fase esecutiva sistemi di I.A. e, in caso affermativo, che hanno rispettato o rispetteranno la vigente disciplina nazionale e eurounitaria applicabile in materia. 

Da quanto si apprende dal comunicato dell'Anac, sono diverse le problematiche affrontate col bando-tipo:

  • l'individuazione dell'importo a base di gara e dell'importo stimato dell'appalto rilevante ai fini dell'individuazione della soglia di cui all'art. 14 del Codice;
  • i requisiti di idoneità professionale (avuto in particolare riguardo al gruppo di lavoro) e i requisiti economici-finanziari e tecnici-professionali, richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento;
  • l'applicazione della disciplina sulla revisione dei prezzi ai Sia;
  • le problematiche concernenti l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. Bim);
  • l'avvalimento professionale previsto dall'articolo 104, comma 3 del Codice;
  • la disciplina del subappalto e del cosiddetto subappalto necessario, con particolare riferimento alla relazione geologica e ad altre prestazioni professionali comportanti comunque la sottoscrizione di elaborati specialistici, inclusa la facoltà di limitarne, previa motivazione, il ricorso per effetto di apposita clausola inserita nei disciplinari delle singole stazioni appaltanti; 
  • l'eventuale previsione nei disciplinari di gara di prestazioni ulteriori rispetto ai Sia e riconducibili essenzialmente ai lavori, con la conseguente applicazione della disciplina relativa ai contratti misti;
  • la possibile anticipazione del prezzo e l'eventuale riconoscimento del premio di accelerazione.

Il bando tipo n. 2 e la domanda tipo, entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (i due documenti non sono ancora approdati in Gu).

» Il bando tipo
» La domanda di partecipazione

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