Negli appalti di servizi può essere ribassata integralmente la quota residuale del 35% in cui si scompone l'importo a base di gara. Lo afferma il Tar Lazio - sezione Roma nella sentenza 5405 del 23 marzo. La pronuncia è incentrata sulle modifiche apportate al Codice degli appalti dal Correttivo, al fine di dare applicazione alla legge sull'equo compenso.
Va ricordato che - in seguito a tale modifica - il Codice dei contratti pubblici prevede, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140mila euro, che si proceda sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla scorta del miglior rapporto qualità/prezzo. Si prevede, inoltre, che la stazione appaltante calcoli il corrispettivo posto a base di gara secondo quanto indicato dal decreto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016) e dall'allegato I.13 del Codice dei contratti. L'importo a base di gara sarà dato dai compensi e dalle spese e oneri accessori, fissi e variabili. Sul prezzo così determinato è ammesso il ribasso, ma secondo precisi limiti. Il 65% del corrispettivo posto a base di gara viene considerato prezzo fisso e quindi non ribassabile; il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. Per il residuo 35% la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.
Il Tar interviene su ricorso di un'impresa partecipante alla procedura di affidamento per la conclusione di un accordo quadro in quattro lotti per l'affidamento della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade della Città metropolitana di Roma. Pur riconoscendo che l'impresa ricorrente, mandataria di un Rti, non avesse interesse a ricorrere in quanto un eventuale accoglimento del ricorso non l'avrebbe portata a vincere la gara nel lotto incriminato, entra comunque nel merito della questione.
Nel caso specifico, il disciplinare di gara prevedeva un ribasso percentuale sulla quota parte del 35% dell'importo dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, cui venivano assegnati massimo due punti (paragrafo 4.2 del disciplinare).
Nello stesso disciplinare, nel paragrafo dedicato alle istruzioni relative alla compilazione materiale della busta economica, si specificava: «Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento». Se, come ritenuto dalla ricorrente, in base a tale inciso, sarebbe da escludere l'operatore economico che aveva praticato un ribasso integrale della quota del 35%, si avrebbe un paradosso: secondo i giudici, infatti, «si arriverebbe alla paradossale conseguenza che il ribasso del 100% della quota del 35% comporterebbe l'esclusione tout court dell'operatore, mentre quello del 99% della stessa, di contro, l'attribuzione del punteggio massimo».
La sentenza ricorda anche che a seguito del Correttivo «è oggi espressamente previsto dal dato normativo, che, nel contemperamento tra le diverse esigenze, il restante 35% dell'importo da porre a base di gara "può" (in questi termini l'art. 41 comma 15- bis cit.) essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, come previsto nella disciplina della gara de qua».
E l'inciso «Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento» - inserito nelle istruzioni sulla compilazione della busta economica - non autorizzava gli operatori economici a pensare che nella specifica gara fosse vietato un ribasso totale della quota del 35%.
Difatti, concludono i giudici: «Nel caso di specie, a fronte del dato letterale di cui al par. 4.2, che espressamente dispone che per il ribasso percentuale offerto sulla quota parte del 35% dell'importo dei servizi tecnici di PE e CSP (progettazione esecutiva e incarico per coordinatori della sicurezza, nda) sono assegnati fino a punti 2, non si comprende come l'operatore economico avrebbe dovuto, invece, comprendere di non poter effettuare integralmente tale ribasso della quota parte del 35%, alla luce delle indicazioni contenute in altra sezione del disciplinare, relativa alle modalità di compilazione della offerta, e non chiare in quanto riferibili al ribasso sull'offerta nel suo complesso».
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