Fotovoltaico, anche nei centri storici è illegittimo il no della soprintendenza se motivato dal solo impatto visivo

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di un hotel nel centro di Roma: i motivi del diniego vanno puntualmente motivati

di Mariagrazia Barletta

Anche nei centri storici vale la regola già espressa per altri contesti dal Consiglio di Stato (sentenza 4001 del 2026): la soprintendenza non può negare l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto solo perché hanno un impatto visivo. Inoltre, la ragione del no deve essere puntualmente motivata. Considerando, inoltre, che la produzione di energie rinnovabili è un obiettivo di interesse nazionale, il parere deve bilanciare l'istanza di conservazione del paesaggio con l'interesse alla transizione energetica.

Sono questi i concetti chiave espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza 7277 pubblicata il 2 ottobre, che prende in esame il ricorso presentato da una società romana che gestisce un hotel nel centro di Roma. La società avrebbe voluto installare sul tetto dei pannelli fotovoltaici. Volontà bocciata dalla soprintendenza con un sonoro diniego.

I fatti

La società che gestisce l'hotel fa ricorso al Tar ritenendo illegittimo il no della soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, ma viene respinto. Secondo la soprintendenza, il posizionamento dei pannelli fotovoltaici in copertura non sarebbe stato compatibile «con il contesto della Città Storica tutelata, fortemente caratterizzata da valenze storico-paesaggistiche nonché, con i caratteri storico-architettonici e tipologici del fabbricato in questione».

Il Tar ritiene puntualmente argomentato il parere della soprintendenza pronunciatasi contro l'installazione in quanto il fotovoltaico avrebbe potuto degradare e alterare il paesaggio della città storica a discapito della «salvaguardia delle visuali dei fabbricati non solo dal basso e quindi dalla pubblica via o piazza ma anche dall'alto, dai fabbricati più alti, dai punti panoramici o belvedere della Città dai quali è possibile godere del tessuto edilizio, al fine di mantenerne e garantirne l'integrità».

Difetto di motivazione

Il Consiglio di Stato, non concorde con le conclusioni del Tar, invece, accoglie il ricorso. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la motivazione della soprintendenza non è idonea a sostenere un diniego in quanto si ferma su un «piano meramente astratto, privo di qualsiasi riferimento alle concrete modalità esecutive dell'intervento progettato e agli eventuali specifici effetti sull'integrità del fabbricato e del contesto storico-paesaggistico in cui esso è inserito».

La giurisprudenza

La pronuncia ricorda i contenuti di recenti sentenze, secondo cui la visibilità dei pannelli non può essere di per sé un motivo per respingere l'istanza di nulla osta. È ormai «un dato di fatto - hanno affermato recenti pronunce - che il collocamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici crei un impatto visivo, il che, del resto, giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell'impianto in zone vincolate, ma la visibilità di tali manufatti non è di per sé sufficiente al rilascio di un parere di incompatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio che contempli la loro installazione».

«Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili - secondo sempre la recente giurisprudenza ripresa dalla sentenza - costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale, perseguito anche attraverso l'introduzione di normative incentivanti l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici residenziali. Pertanto, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le categorie estetiche tradizionali, che condurrebbero alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, dovendosi, piuttosto, considerare tali manufatti come un'evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva».

In sintesi, la soprintendenza deve bilanciare le esigenze di conservazione del paesaggio con gli interessi alla transizione energetica.

Il no considerato illegittimo

Dunque,  i binari entro cui la soprintendenza può orientare i propri pareri sono tracciati dalla giurisprudenza che può dirsi ormai consolidata. E, nel caso esaminato, la soprintendenza se ne è discostata in quanto ha ritenuto non ammissibile la collocazione dei pannelli fotovoltaici su di una porzione della copertura dell'edificio alberghiero solo in quanto «non compatibili con il contesto della Città Storica» e con «i caratteri storico-architettonici e tipologici del fabbricato».

Dunque, i progetti che hanno una finalità ambientale, seppur modesta, come nel caso del fotovoltaico esigono «una motivazione particolarmente stringente per il diniego di autorizzazioni paesaggistiche». Nel caso specifico la soprintendenza - secondo il Consiglio di Stato - non ha assolto all'obbligo di motivare adeguatamente il diniego, per cui il ricorso è accolto.

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