Fotovoltaico, illegittimo il no della soprintendenza per il solo impatto visivo

di Mariagrazia Barletta

La soprintendenza non può fermare l'installazione di pannelli fotovoltaici solo perché hanno un impatto visivo e sono percepibili dall'esterno. Lo conferma il Consiglio di stato nella sentenza 4001 del 2026.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso di una società per la riforma della sentenza con cui il Tar aveva respinto l'impugnazione del parere della Soprintendenza pronunciatasi sfavorevolmente al collocamento di pannelli fotovoltaici su un edificio. La società ricorrente aveva effettuato un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato ricadente in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico per ragioni di rilevanza storica (il borgo racchiude la casa natale di Papa Giovanni XXIII) e naturalistica. Per tale intervento, la società aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, nella quale, però, il Comune, nel trascrivere il contenuto del parere della soprintendenza, aveva incluso il divieto di collocare pannelli fotovoltaici sul tetto.

La stessa prescrizione era stata inserita anche nella autorizzazione paesaggistica in variante, sempre in ossequio al parere della Soprintendenza, nonostante, nell'istanza di variante, la società avesse proposto una serie di modifiche mitigative dell'impatto visivo dei pannelli. Questa nuova autorizzazione paesaggistica, unitamente al presupposto parere della Soprintendenza, è stata impugnata dalla società, prima davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato.

Nell'esaminare il caso, il Tar aveva chiesto spiegazioni alla soprintendenza che, in tale occasione, aveva prodotto un nuovo parere, affermando di non aver ritenuto condivisibile l'installazione dei pannelli sul tetto in quanto l'edificio era più alto della casa natale di papa Giovanni XXIII e, dunque, i pannelli sarebbero risultati «altamente percepibili dalle colline retrostanti e interferenti (attesa anche la loro riflessione luminosa) con la visione d'insieme del comparto più antico del borgo».

Con tale parere, la soprintendenza aveva suggerito di collocare i pannelli fotovoltaici in un'altra posizione individuando, ad esempio, «nei pergolati predisposti sui ballatoi della corte una possibile soluzione in quanto posti a valle dell'edificio (e pertanto non percepibili dalla collina retrostante) e anche poco percepibili perle esigue dimensioni degli spazi urbani in questo punto dalla strada che separa l'edificio dalla casa natale del Papa».

Secondo il Consiglio di Stato «è un dato di fatto che il collocamento di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici crei un impatto visivo - il che, del resto, giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell'impianto in zone vincolate -, ma la visibilità di tali manufatti non è di per sé sufficiente al rilascio di un parere di incompatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio che contempli la loro installazione».

«Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce - proseguono i giudici - un obiettivo di interesse nazionale, perseguito anche attraverso l'introduzione di normative incentivanti l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici residenziali. Pertanto, non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici le categorie estetiche tradizionali, che condurrebbero alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, dovendosi, piuttosto, considerare tali manufatti come un'evoluzione dello stile costruttivo, accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva».

«Le sopravvenute esigenze energetiche - si legge ancora nella sentenza - impongono una attenta comparazione dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l'altrettanto rilevante interesse pubblico volto all'incremento della produzione energetica da fonti alternative e con l'interesse privato al risparmio energetico, comparazione dalla quale discende che la presenza del fotovoltaico sul tetto non può essere più percepita, in assoluto, come fattore di disturbo visivo».

«La valutazione paesaggistica - si legge ancora nella pronuncia - deve, quindi, concentrarsi sulle modalità progettuali di installazione dei pannelli, nonché sulla natura e sulla qualità dei materiali utilizzati, di modo che, in contesti vincolati, il loro inserimento sulle falde di copertura degli edifici risulti coerente con il pregio e con lo stile architettonico dei luoghi, mentre la soluzione drastica di vietare il collocamento del fotovoltaico sul tetto torna ad essere concepibile purché sia possibile posizionare l'impianto altrove e sempre che tale alternativa non imponga all'istante uno sproporzionato sacrificio sul fronte dell'accesso agli incentivi pubblici previsti per le energie rinnovabili e della prestazione energetica dell'edificio».

«Sempre alla luce del doveroso bilanciamento dell'interesse "statico" alla conservazione del paesaggio con gli interessi "dinamici" alla transizione energetica, la Soprintendenza deve valutare se il collocamento dei pannelli in luoghi diversi dal tetto sia non solo esteticamente preferibile, ma anche tecnicamente accettabile, alla luce del fabbisogno energetico ricavabile».

Nel caso esaminato, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio - affermano i giudici - si è disallineata dalle direttrici operative dettate dalla normativa e dalla giurisprudenza, perché ha ritenuto non condivisibile la collocazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture principali dell'edificio per il sol fatto che essi sarebbero risultati "altamente percepibili dalle colline retrostanti e interferenti (attesa anche la loro riflessione luminosa) con la visione d'insieme del comparto più antico del borgo", senza considerare le svariate soluzioni mitigative proposte dalla società nell'istanza di autorizzazione paesaggistica in variante.

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