Il Consiglio dei ministri ha approvato l'atteso decreto Semplificazioni. Viene confermata la modifica del Superbonus: secondo le ultime bozze, dovrebbe essere prevista l'autorizzazione tramite Cila degli interventi ammessi alla maxi-detrazione e non dovrebbero essere più richieste le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili.
Da quanto si apprende dal comunicato di Palazzo Chigi, inoltre, il Superbonus sarebbe stato esteso agli interventi (associati al sismabonus) volti alla rimozione delle barriere architettoniche. Sul punto - va ricordato - c'era stato un chiarimento da parte di Alessandra Sartore, sottosegretaria del ministero dell'Economia, in un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera.
Aggiornamento del 1° giugno 2021
Il Dl Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi.
Ecco, nel dettaglio, come cambia il Superbonus
Servizi di architettura e ingegneria: affidamento diretto fino a 139mila euro
Le deroghe al codice degli appalti del Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020) vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 (senza la proroga sarebbero scadute il 31 dicembre 2021). Fino a giugno 2023, dunque, le stazioni appaltanti potranno continuare a fare ampio ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate. Fino a tale data resta l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro.
Per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, la soglia per l'affidamento diretto passa da 75mila a 139mila euro e non è necessaria la consultazione di più operatori economici. Per importi superiori a 139mila euro e fino a 214.000 euro, relativamente a servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, è prevista la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
Procedura negoziata senza bando con invito ad almeno cinque operatori anche per gli appalti di lavori, per importi superiori a 150mila euro e inferiori a un milione di euro. Per lavori di importi superiori e fino alla soglia comunitaria, gli operatori da invitare diventano almeno dieci.
Edilizia scolastica, sindaci-commissari fino a tutto il 2026
Dovrebbero essere confermati, fino a tutto il 2026, gli ampi poteri di deroga affidati ai sindaci-commissari dall'articolo 7-ter del Dl 22 del 2020, ossia dal Dl «Scuola». I sindaci possono continuare ad avere funzioni di stazione appaltante, derogare al Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si tratta delle norme che hanno consentito, nel caso della scuola Scialoia a Milano, di passare direttamente, come si ricorderà, dal progetto di fattibilità scaturito dal concorso di progettazione all'appalto per l'esecuzione dei lavori.
Appalto integrato fino a giugno 2023
Sempre stando alle ultime bozze, sarebbero state congelate non più fino a tutto il 2021, bensì fino al 30 giugno 2023 alcune misure del Codice degli appalti. Il Dl Semplificazioni agisce infatti sullo Sblocca cantieri del 2019 (Dl 32) prorogando alcune disposizioni di quel decreto che hanno messo in stand-by alcune previsioni del Codice. Più nel dettaglio, dovrebbe restare sospeso fino a giugno 2023, l'articolo 37, comma 4 secondo il quale i comuni non capoluogo di provincia devono bandire le gare ricorrendo ad una centrale di committenza o alla stazione appaltante unica. Pare resti inapplicato fino alla stessa data anche il divieto, pressoché generalizzato, di ricorso all'appalto integrato sancito dall'art. 59, comma 1.
Fino al 2023, dovrebbe essere ancora possibile affidare sulla base del progetto definitivo, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali o di impianti.
Subappalto, soglia al 50%
La soglia del subappalto, fino al 31 ottobre 2021, viene innalzata al 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Fonti rinnovabili
Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e, inoltre, la bonifica dei siti contaminati e il repowering degli impianti esistenti.
Governance del Pnrr
Il decreto definisce inoltre la governance del Pnrr. La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i ministri e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del Pnrr.
Alle sedute della Cabina di regia partecipano i presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale, nonché il presidente della Conferenza, su questioni d'interesse di più Regioni o Province autonome. Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
Inoltre, è istituito un ufficio dirigenziale presso la Ragioneria dello Stato con funzioni di audit del Pnrr e di monitoraggio anticorruzione.
Dibattito pubblico
Per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, il decreto legge rafforza lo strumento del dibattito pubblico e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.
Valutazione di impatto ambientale (Via)
Sono ridotti i tempi per la Valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel Pnrr, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni.
È istituita una apposita commissione tecnica per la Via. La commissione è composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro. Lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva. Potere sostitutivo: è previsto l'esercizio di un potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura. Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel Pnrr è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale.
Appalto integrato e Pnrr
Per gli interventi del Pnrr è previsto un unico affidamento per la progettazione e l'esecuzione dell'opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.
Primo rafforzamento del sistema delle stazioni appaltanti
In attesa della razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti (pilastro del Codice rimasto inattuato), si vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del Pnrr, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.
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