Dl Salva-casa, tolleranze costruttive fino al 5%

Nuove responsabilità per i tecnici, chiamati a verificare che non ci siano limitazioni dei diritti dei terzi

di Mariagrazia Barletta

Per gli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024, le tolleranze costruttive possono superare il limite del 2%. Gli interventi realizzati possono discostarsi da quanto risulta dal titolo abilitativo senza, per questo, rientrare nel novero degli abusi edilizi, anche se si sfora il consuetudinario limite del 2%. Con le nuove regole tale percentuale può arrivare al 5% e varia a seconda della superficie utile dell'unità abitativa interessata.

A stabilirlo è il Dl "salva-casa" approvato in Consiglio dei ministri e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Tolleranze dal 2 al 5%

Secondo le nuove regole per gli interventi realizzati entro il 24 maggio, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se la discrepanza tra quanto realizzato e quanto dichiarato nel titolo edilizio resta contenuta entro delle percentuali che variano a seconda della superficie utile.

Tale limite è del 2% per le unità immobiliari con superficie utile superiore a 500 mq.
Sale al 3% se la superficie varia tra i 300 e i 500 mq e si ferma al 4% se la superficie utile è compresa tra 100 e 300 mq. Infine, arriva al 5% in corrispondenza di una superficie utile inferiore a 100 mq.

Come si calcola la superficie utile

Al fine del computo della superficie utile, - viene specificato nel Dl -  bisogna considerare la «sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo».

Tolleranze esecutive più ampie

Inoltre, il Dl - limitatamente agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024  e agli immobili non sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio - amplia l'elenco delle tipologie di tolleranze esecutive che, dunque, comprendono: «il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere».

Il tecnico attesta la conformità alle prescrizioni per le zone sismiche

Per le unità immobiliari ricadenti in zona sismica (ad eccezione di quelle a bassa sismicità), un tecnico deve attestare che gli interventi realizzati nel rispetto delle nuove e più permissive tolleranze, siano conformi alle prescrizioni per le zone sismiche (sezione I del Capo IV della Parte II del Tu Edilizia). Tale attestazione va trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale o per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni per le difformità che rientrano negli interventi classificabili "di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" secondo le definizioni del Tu Edilizia (art. 94-bis) e quindi non soggetti all'autorizzazione preventiva dell'ufficio tecnico regionale.

Limitazioni a terzi, la verifica spetta al tecnico

L'applicazione delle norme sulle tolleranze costruttive (sia nuove che precedenti al "salva-casa") non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. È il tecnico abilitato a dover verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e a provvedere alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, se necessario, i relativi titoli.

In caso di dichiarazione falsa o mendace del tecnico «si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 

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