Il bonus ristrutturazioni mantiene l'aliquota maggiorata del 50% anche se, terminati i lavori agevolati, nei successivi periodi di imposta, l'abitazione non è più "prima casa" e viene data in affitto. L'importante è che l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale al termine dell'intervento di ristrutturazione. Dice questo - in sintesi - la risposta all'interpello 199 dell'Agenzia delle Entrate.
La risposta è al quesito di un contribuente che, avendo acquistato una casa in cui andrà ad abitare al termine dei lavori ed avendo la necessità di trasferirsi con la famiglia in un'altra città qualche mese dopo la la chiusura dell'intervento di ristrutturazione, chiede se può usufruire dell'aliquota maggiorata al 50%.
Oggetto dell'interpello è, dunque, la detrazione per spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento è stata portata al 50% per il biennio 2025-26 e al 36% per il 2027.
Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate chiama in causa una circolare dello scorso anno (n. 8/E del 2025) in cui è già stato chiarito che l'aliquota maggiorata del 50% spetta se si è titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente. È, inoltre, necessario che la casa sia adibita ad abitazione principale.
Il documento ricorda anche - attingendo da una precedente circolare di chiarimento (13/E del 2023) - che si intende per abitazione principale quella «nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata».
La stessa circolare - i cui contenuti sono utili per dare risposta al quesito prospettato dal contribuente - precisa che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetta per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione agevolati «a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori».
Infine, viene chiarito che, qualora siano rispettati i requisiti per l'aliquota al 50%, se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione l'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.
Resta fermo, che l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale deve essere dimostrata in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
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