Pubblicato il nuovo modello unico per le rinnovabili in attività libera

Integrato il modulo del 2022 con la "parte III" da inviare al Suer entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto

È stato pubblicato sul sito del ministero dell'Ambiente il modello unico semplificato per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzabili in regime di attività libera.

Il modello era stato previsto dal testo unico sulle rinnovabili (Dlgs 190 del 2024) allo scopo di includere gli interventi "liberi" nella piattaforma unica digitale, denominata Sportello unico delle energie rinnovabili (Suer). Il nuovo modello, che aggiorna quello adottato con Dm 297 del 2022, si affianca ai modelli unici per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati a procedura abilitativa semplificata o ad autorizzazione unica.

Il nuovo modello fa riferimento ad una più ampia casistica di interventi in attività libera. Il perimetro di tali interventi, infatti, è stato ampliato dal testo unico sulle rinnovabili. Il modello unico del 2022 viene così aggiornato con la "parte III" che è resa disponibile sulla piattaforma Suer entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto con cui il Mase ha approvato il nuovo modello, ossia entro il 1° agosto 2026 (il Dm entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione avvenuta il 16 luglio). Costituirà la modalità di trasmissione delle informazioni relative agli interventi realizzati in attività libera ai sensi del testo unico sulle rinnovabili. Si tratta degli interventi elencati nell'allagato "A" del Tu.

Gli interventi in attività libera

Tra gli interventi in attività libera rientrano gli impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato.

Rientrano in attività libera - ad esempio - anche gli impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori dei centri storici, di potenza: inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti.

Il soggetto proponente, o l'installatore delegato, è tenuto alla compilazione del "Modello Unico Parte III" e alla sua trasmissione alla piattaforma Suer, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto di cui risulta responsabile.

Per gli impianti soggetti a regime di attività libera, ai sensi del testo unico, entrati in esercizio antecedentemente alla di entrata in vigore del Dm che ha adottato il nuovo modello, la "parte III" - debitamente compilata - va trasmessa al Suer entro sei mesi, che dunque vanno computati a partire dal 17 luglio 2026.

• Il decreto del Mase
• Il modello unico - Parte III

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