Nelle gare d'appalto, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Inoltre, la stazione appaltante non può richiedere - pena l'esclusione - la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell'offerta. È quanto afferma - in sintesi - l'Anac nella delibera 276 del 2019 in risposta ad una istanza di precontenzioso.
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