Lo Sblocca-cantieri in Gazzetta ufficiale: le novità in "pillole" e tutti gli approfondimenti

La legge in vigore dal 18 giugno. Ecco il testo coordinato

La legge di conversione dello Sblocca-cantieri è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale numero 140 del 17 giugno e va in vigore oggi (18 giugno). Il provvedimento va a modificare pesantemente il Codice degli appalti e va a incidere anche sul Tu Edilizia e sulle procedure che riguardano le pratiche per interventi strutturali e per lavori da realizzare in zone sismiche. Novità anche sul fronte della sostituzione edilizia, che viene non poco facilitata.

Sblocca Cantieri, il testo della legge di conversione
coordinato con il Dl

Le modifiche al Codice degli appalti

Sul fronte del Codice dei contratti, tra le modifiche di maggiore impatto vi è il tentativo di congelare fino al 31 dicembre 2020 il divieto di ricorso all'appalto integrato.

Fino alla stessa data viene tenuto in strand-by anche l'albo dei commissari di gara tenuto dall'Anac (ma mai diventato operativo). Viene meno (sempre fino al 31 dicembre 2020) l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di bandire le gare ricorrendo ad una centrale di committenza. Fino a tutto il 2020, inoltre, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati sulla base del definitivo e possono essere eseguiti prescindendo dall'elaborazione del definitivo.

Vengono rivisitate le soglie per l'affidamento di incarichi. In particolare, per i servizi, la possibilità di far ricorso all'affidamento diretto, seppure vincolato alla consultazione di almeno cinque operatori economici, si estende alla fascia che va da 40mila euro fino alla soglia comunitaria, pari a 221mila euro.

Si ritorna, inoltre, al regolamento attuativo, che deve essere emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Dl Sblocca cantieri, vale a dire entro il 16 ottobre 2019. Inoltre, viene abolito l'incentivo per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza e verifica dei progetti a favore dei tecnici delle stazioni appaltanti, lasciandolo in essere solo per le attività di programmazione e controllo.

Inoltre, viene estesa a tutte le prestazioni, dunque si allarga anche alle gare di servizi, l'anticipazione all'appaltatore del 20 per cento del valore del contratto di appalto.

L'approfondimento: 
Lo Sblocca-cantieri è legge: campo libero all'appalto integrato e più spazio all'affidamento diretto

Più facile la sostituzione edilizia

Vengono rese più facili le operazioni di demolizione e ricostruzione. Tali operazioni, con la legge Sblocca-cantieri, diventano sempre possibili, purché avvengano nel rispetto del vecchio sedime, delle distanze preesistenti e senza incremento né di volume né di altezza.

Inoltre, per effetto di una norma di interpretazione autentica viene stabilito che la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, sancita dal decreto sugli standard urbanistici (Dm 1444/68), si applica solo alle zone di espansione (zone territoriali omogenee C). Non si applicava alle zone A,  soggette a regole diverse, e ora non si applica nemmeno alle zone omogenee B, ossia alle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dai centri storici (si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq). Tale deroga dovrebbe facilitare le operazioni di demolizione e ricostruzione, non più vincolate, nella zone B alla distanza dei 10 metri.

L'approfondimento:
Lo Sblocca-cantieri è legge: i limiti di distanza tra fabbricati (Dm 1444/68) valgono solo in zona C

Novità per le pratiche per interventi strutturali e in zone sismiche

Sul fronte delle procedure edilizie, la novità più importante sta nell'aver classificato gli interventi di nuova costruzione e quelli su edifici esistenti in tre categorie con l'obiettivo di sottrarre quelli a minor rischio all'autorizzazione preventiva del Genio civile. Inoltre per le opere a minor impatto, sempre relativamente all'incolumità pubblica, si prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Servono, però, delle linee guida per definire nel dettaglio tali tipologie di intervento. Le linee guida dovranno essere emanate entro 60 giorni dal Mit, d'intesa con la Conferenza unificata.

L'approfondimento:
Lo Sblocca-cantieri è legge: ecco come cambiano le pratiche per interventi strutturali e in zone sismiche

 di Mariagrazia Barletta

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