Correttivo appalti, novità su Fvoe, tempi delle procedure e offerte anche al rialzo

di Mariagrazia Barletta

Possibilità di offrire un prezzo superiore all'importo a base di gara, se previsto dal bando. Aggiudicazione possibile nel caso in cui il malfunzionamento del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe) non consenta di effettuare le verifiche sui requisiti, purché l'offerente ne autocertifichi il possesso insieme all'assenza di cause di esclusione. Ridotto da 35 a 32 giorni lo standstill, ossia il tempo che deve intercorrere tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Avvio delle gare entro tre mesi dall'approvazione del progetto.

Sono alcune delle novità apportate dal Correttivo al Codice degli appalti.

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Offerte al rialzo possibili se previsto dal bando

Chissà se mai una stazione appaltante inserirà in un bando la possibilità di ammettere offerte al rialzo. Teoricamente, con una modifica all'articolo 70 sarebbe un'azione possibile.

Il Correttivo ha infatti previsto la possibilità di offrire un prezzo superiore all'importo posto a base di gara, qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

Da quanto si legge nella relazione illustrativa, la nuova disposizione serve per allinearsi alle conclusioni espresse dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (18 ottobre 2023, n. 9078), secondo cui deve ritenersi legittima l'aggiudicazione ad un operatore economico che abbia presentato un'offerta superiore rispetto al valore posto dalla stazione appaltante a base d'asta, nel caso in cui il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà.

Aggiudicazione anche in caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico

Un'altra correzione tenta di ovviare ai casi di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità, in modo che non comportino un rallentamento del procedimento di gara.

Il Correttivo ha previsto che decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente sia autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento.

Dopo le osservazioni critiche del Consiglio di Stato è stata eliminata la previsione, contenuta nello schema di Correttivo che prevedeva l'impossibilità di procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Dunque - come rilevava il Consiglio di Stato - la disposizione era ingiusta, perché precludeva all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante per malfunzionamento non ad esso non imputabili.

Resta fermo l'obbligo per la stazione appaltante di concludere le verifiche sul possesso dei requisiti in un termine congruo. Qualora, a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti, la staziona appaltante recede dal contratto ma deve comunque pagare le prestazioni eseguite e rimborsare le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, «nei limiti - dice il Codice - delle utilità conseguite».

Gare entro tre mesi dall'approvazione del progetto

Con una modifica all'allegato I.3 che indica i termini massimi entro cui devono concludersi gli appalti e le concessioni, il Correttivo aggiunge anche il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. Più nel dettaglio, i documenti di gara devono essere pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto.

Standstill

Viene ridotto da 35 a 32 giorni lo standstill, ossia il tempo che deve intercorrere tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Lo schema di correttivo aveva previsto di portare tale termine a 30 giorni, attirando le osservazioni del Consiglio di Stato secondo cui la riduzione del termine avrebbe ristretto il diritto dei partecipanti alla gara a difendersi facendo ricorso. Lo standstill, aveva evidenziato il Consiglio di Stato, tutela, inoltre, le stesse stazioni appaltanti, che sono messe in condizioni di evitare la stipula di un contratto illegittimamente aggiudicato e i relativi costi procedimentali e finanziari. Dopo le osservazioni il termine è stato ridotto a 32 giorni. 

Restano ferme le esclusioni: il termine dilatorio non si applica alle procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito. Non si applica, inoltre, agli appalti basati su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione, e ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

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